Quesito pubblicato su ISF2010/1-a

La sig.ra X vorrebbe far spargere, nel mare della Sardegna, le ceneri del padre che, nelle sue volontà testamentarie, nomina i “fondali del mare” ma non il luogo esatto della località.
Il Comune in cui risiede la sig.ra, che si trova in Piemonte, le ha consigliato di informarsi se, nel Comune sardo di …, è già stata recepita la normativa per la dispersione delle ceneri.
Se così però non fosse, alla sig.ra non è concesso disperdere le ceneri in altra località di mare che abbia invece già recepito la normativa (la Direzione del cimitero non le consente di cambiare località poiché verbalmente la signora ha dichiarato il luogo preciso, ovvero il mare della Sardegna).


Risposta:
Si fornisce la risposta ai quesiti posti:
1. Non è possibile che un Comune possa dare attuazione ad una normativa statale (art. 3, comma 1 della L. 30 marzo 2001, n. 130), che necessita di regolamentazione attuativa. La regolamentazione attuativa è statale e/o regionale e la Regione Sardegna a tutt’oggi non ha ancora legiferato in merito. Pertanto Lei non può disperdere le ceneri in Sardegna fino a che la regione sarda non abbia legiferato (presumibilmente tra più di un anno ancora).
2. La stessa L. 130/01, ma anche la legge piemontese in materia, prevedono che vi debba essere la espressa volontà del defunto per poter disperdere le ceneri. Una volta espressa la volontà del de cuius (anche da parte sua, come persona c.d. informata dei fatti), non può essere fatta cosa diversa da questa volontà del de cuius. Chi lo fa rischia una ammenda e una denuncia penale (art. 411 del codice penale) con anche la reclusione. L’errore sta quindi nell’aver riportato e verbalizzato una volontà di luogo di dispersione che al momento è impossibile da attuare.
3. Probabilmente Lei ritiene di aver espresso verbalmente una destinazione delle ceneri, ma quella volontà è stata verbalizzata davanti ad un incaricato di pubblico servizio o ad un pubblico ufficiale: quindi vale quella fino a prova contraria.
4. Non Le resta che acquisire la disponibilità di una nicchia cineraria (dati i prezzi, valuti lei se Le conviene acquisire tale disponibilità nel suo Comune o in altro della cintura torinese) e trasferirvi l’urna cineraria in attesa che si possa dar corso alla volontà del de cuius. Quando sarà possibile, farà la dispersione in mare nel luogo da Lei indicato come “espressa volontà del de cuius”.


Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art 411 di Regio Decreto n. 1398 del 1930

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-dispersione,VARI-altri


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