Alcuni anni fa è deceduto il Sig. XY, che era separato (non legalmente) dalla moglie, il cui corpo è stato sepolto in una cappella di proprietà di amici di famiglia.
L’anno successivo al decesso, il fratello del Sig. XY ha ottenuto il permesso (e quindi potuto costruire), la propria cappella di famiglia, in cui è sepolto ora anche il padre, e nella quale vorrebbe trasferire anche la salma del fratello deceduto. Il problema nasce dal fatto che la moglie si oppone a tale traslazione, in quanto vorrebbe che la salma venisse sepolta nella cappella di sua proprietà, ora in costruzione.
Il fratello del defunto vorrebbe sapere se, nonostante la separazione in atto al momento del decesso, sia la moglie a poter disporre legalmente della salma.
Risposta:
Per giurisprudenza consolidata il diritto di sepoltura del de cuius spetta, in primis, al coniuge e in assenza del coniuge agli altri parenti del de cuius in ordine di grado.
Non può quindi essere effettuata estumulazione del feretro di suo fratello se non su richiesta della di lui moglie, la quale ha la disponibilità circa la destinazione, finché la separazione non sia definitiva (cioè passata in giudicato). Si veda, per analogia, il paragrafo 14.1 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/06/1993.
Norme correlate:
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
SEPOLCRO-assenso congiunti,SEPOLCRO-sepoltura,SEPOLCRO-altri
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