Quesito pubblicato su ISF2009/4-b

La Prefettura di … con lettera del gennaio scorso, avente per oggetto il pagamento delle spese per il recupero e trasporto delle salme, precisava come, con parere del Ministero della Giustizia del 2007 e del Ministero della Salute del novembre 2008, i costi di cui sopra sono a carico dei Comuni, come anche previsto dal D.P.R. 285/90 artt. 12, 13, 16 e 19.
Il responsabile dei Servizi cimiteriali della stessa città vorrebbe sapere in cosa consistono esattamente tali servizi ed i trattamenti speciali citati nel D.P.R. 285/90 (un discorso è una persona deceduta su pubblica via per malore, incidente, ecc., altro è ad esempio una persona che si avventura in montagna magari con l’allar-me valanghe o va a fare il bagno in mare o lago quando non dovrebbe).


Risposta:
L’art. 16 comma 1, lettera b) del D.P.R. 285/90 prevede che i trasporti funebri siano svolti dal Comune in ogni altro caso rispetto alla lettera a). Il trasporto deve essere eseguito in maniera da garantire il decoro.
L’art. 19 del D.P.R. 285/90 prevede che il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, e sempre che non venga richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto (e quindi è consuetudine che quando sia chiesto il carro funebre finestrato sia a pagamento) ai sensi dell’art. 16 comma a) che prevede l’onerosità del servizio.
In realtà la giurisprudenza ha ormai stabilito che il sevizio di trasporto funebre sia ordinariamente a pagamento e che questo non possa che svolgersi secondo regole di mercato.
Restava la necessità di garantire il pubblico servizio di raccolta delle salme morte sulla pubblica via, in casa, ecc.. Con diverse risoluzioni ministeriali si è ribadito che questo è compito proprio del Comune (obbligatorio), con oneri a suo carico.
Pertanto non si ravvede la problematica dei servizi speciali nel caso di raccolta salme incidentate: il servizio è uguale per tutti, viene chiamata l’impresa funebre che il Comune ha scelto a mezzo gara, per la fornitura del pubblico servizio, secondo le specifiche di capitolato.
Si aggiunge solamente che normative regionali potrebbero aver cambiato le norme del D.P.R. 285/90 sopra citate e conseguentemente valgono quelle regionali.
Circa la sua osservazione al punto 2, il compito del Comune non è andare a raccogliere un cadavere in mare (quello è in genere compito di Vigili del Fuoco, Guardia costiera, ecc.), ma dal luogo di sbarco al luogo di deposito di osservazione/obitorio.
Idem con decesso in montagna. È dal luogo dove l’elicottero o gli altri soccorritori porteranno il corpo che si provvederà al trasporto al deposito di osservazione/obitorio.
Si rimanda, per maggiori particolari, alla circolare SEFIT del 5//2008, p.n. 1451 “Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo indicato dall’Autorità Giudiziaria – Parere del Ministero della giustizia- o a quella precedente del 23/3/2007 p.n. 983 “Trasporto funebre ” c.d. raccolta salme incidentate” ” Parere del Ministero dell’Interno, Sportello delle Autonomie”.


Norme correlate:
dpr90-285_12
dpr90-285_13
dpr90-285_16
dpr90-285_19

Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata

Parole chiave:
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