Un cittadino, concessionario di un lotto di terreno ove ha edificato una cappella di famiglia, ha avanzato al Co-mune di … una richiesta di modifica della titolarità della concessione, estendendola anche alla propria nipote (figlia del fratello).
Si chiede, precisando che tale eventualità non è menzionata all’interno del regolamento di polizia mortuaria comunale, se tale richiesta possa essere accolta alla luce della normativa vigente.
Risposta:
Alla luce della documentazione trasmessa, si esprime il seguente parere, premettendo quanto segue:
1) Si è in presenza di una concessione di area cimiteriale, regolata dall’articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, destinata alla realizzazione di una cappella di famiglia.
2) Anche se la lettera pervenuta dal cittadino adombra che la richiesta iniziale di concessione doveva essere a nome di tutti e due, e per errore formale ciò non avvenne, quel che fa fede è non la sola istanza, ma l’atto di concessione, dove sono esplicitati con chiarezza dei nominativi di salme da seppellirvi.
3) La stessa lettera richiede che siano modificati dei diritti di sepoltura già previsti, a sfavore di chi ne aveva titolo, ed estesi diritti invece a favore di nuovi soggetti.
Ciò premesso, il quesito posto era il seguente: è possibile modificare da parte di un concessionario, dopo l’atto di originaria concessione, i beneficiari dello jus sepulchri?
A tale domanda la risposta è ordinariamente negativa. Le eccezioni verranno esplicitate nel prosieguo.
Difatti la originaria concessione era di natura familiare, con estensione di sepoltura per taluni soggetti riportati nell’atto originario di concessione.
Con detto atto le persone che hanno acquisito lo jus sepulchri per la cappella, laddove vedessero compresso tale diritto o negato a favore di altri, possono legittimamente opporsi.
L’art. 93 comma 1 prevede, infatti che il diritto di essere sepolto nella cappella (jus sepulchri) è riservato ai familiari (cioè ai membri della famiglia, come definita nel regolamento di polizia mortuaria comunale e, in assenza, come stabilito dal diritto di famiglia vigente) fino alla capienza del sepolcro (art. 93, comma 1 del D.P.R. 285/90). Per quel che si comprende dalla citata lettera, però, il fondatore del sepolcro ha previsto esplicitamente per talune persone il diritto di esservi sepolte – talune appartenenti alla famiglia, altre affini.
La stessa citazione dettagliata nell’originario atto di concessione delle persone che hanno il diritto di essere sepolte, è a sfavore della estensione del diritto di sepoltura come chiesto dalla lettera da voi citata, perché è in fase contrattuale che si può integrare (come di fatto avvenne) il diritto (ordinariamente circoscritto alla sola famiglia del fondatore).
Per giurisprudenza consolidata vale il principio che tra coloro che hanno diritto di essere sepolti in un sepolcro, la sepoltura (di feretro, ceneri, ossa o resti mortali) è consentita se effettuata cronologicamente in base alla data di morte tra coloro che vi hanno diritto (nel caso in esame i familiari e gli affini a cui il fondatore aveva esteso il diritto di sepoltura, nell’atto di concessione).
È solo successivamente alla morte del fondatore, con successione legittima o testamentaria, che si amplia la platea dei fruitori, laddove gli eredi subentrino nella intestazione della tomba.
Se il regolamento di polizia mortuaria comunale lo prevede è anche possibile utilizzare l’istituto della rinunzia e dell’accrescimento.
La rinunzia di un avente diritto in fase di subentro ereditario a favore della massa degli altri soggetti, che invece accettano, non fa che accrescere il diritto di chi accetta.
È quindi questa una ipotesi di soluzione al problema prospettato: e cioè regolare l’ampliamento della facoltà di essere sepolto nella tomba con un atto di ultima volontà del fondatore.
Fino al momento del decesso dell’intestatario, però, non è possibile modificare l’originaria intestazione, se non attraverso rinuncia alla intera concessione (compreso il soprasuolo), valutata come da regolamento di polizia mortuaria comunale e successiva riassegnazione da parte del Comune.
Esiste anche un’altra possibilità, laddove ci si trovi in presenza di regolamentazione comunale e cioè l’istituto della benemerenza (consentito dall’art. 93 comma 2 del D.P.R. 285/90) e cioè la facoltà di seppellire nella cappella anche persone che siano considerate come benemerite della famiglia e in particolare del fondatore.
In questo caso, essendo una compressione dei diritti dei familiari e degli affini citati nell’atto di concessione, è necessario acquisire agli atti la dichiarazione di tutti gli aventi titolo al nulla osta alla sepoltura del benemerito.
Si segnala la necessità di porre particolare attenzione a situazioni di ampliamento della possibilità di seppellire salme all’interno di sepolcri, in quanto il comma 4 dell’articolo 92 fa divieto di lucro e speculazione nei cimiteri e laddove il Comune rilevasse fattispecie che adombrino la possibilità di compravendite di posti salma è tenuto a pronunciare la decadenza della concessione.
Norme correlate:
dpr90-285_90
dpr90-285_91
dpr90-285_92
dpr90-285_93
dpr90-285_94
dpr90-285_95
Riferimenti:
Parole chiave:
CONCESSIONE-cessione di tomba,CONCESSIONE-sepolcro,CONCESSIONE-subentro,CONCESSIONE-titolarità,SEPOLCRO-ius sepulcri,SEPOLCRO-sepolcro familiare
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