Si vorrebbe sapere, in base alla normativa regionale, se è pos-sibile per un’ATI effettuare il commiato dei defunti, così come la vestizione del defunto (tanoprassi, ecc.) – funzione svolta ora presso l’obitorio comunale – anche all’interno del crematorio del Comune toscano di … , attraverso la creazione di alcune sale espositive (si precisa che tutti decessi avvenuti presso l’ospedale sono portati al nostro obitorio, per convenzione, dal servizio interno ospedaliero).
Risposta:
La L.R. Toscana 18/2007 ha introdotto la distinzione tra salma/cadavere (e relativi trasporti), prevedendo, anche, che il primo (trasporto di salma) possa avvenire con destinazione in strutture per il commiato, ma tale L.R. non regola le strutture per il commiato.
Con la conseguenza che queste sale, in Toscana non possono che essere finalizzate a “riti” in presenza di feretro (cioè quando pervenga la bara chiusa), mentre le prestazioni di vestizione e di eventuali trattamenti di tantatocosmesi non possono che avvenire se non nei luoghi in cui si trovi il cadavere e debba provvedersi alla chiusura della bara.
L’assenza di una definizione, con legge regionale, delle strutture del commiato rende particolarmente difficile il trasporto di salma.
In altre parole, la vestizione e la chiusura della bara possono aversi in luogo diverso dai servizi mortuari delle strutture sanitarie o dai depositi di osservazione di cui all’art. 12 (e 13) D.P.R. 285/90 (fatto salvo il decesso presso l’abitazione) solo se vi sia stato un previo trasporto di salma.
Quando la salma diventa cadavere, ogni successivo trasporto è soggetto alle comuni quanto note norme del D.P.R. 285/90 e non può che avvenire se non a cassa chiusa (per cui, a questo punto, la vestizione è già avvenuta), con la conseguenza che, a questo punto, l’esposizione riguarda il feretro.
Norme correlate:
dpr90-285_12
dpr90-285_13
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
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