Quesito pubblicato su ISF2009/2-e

Il Comune A ha effettuato, presso un proprio cimitero, servizio funebre ed inumazione di persona in stato di indigenza deceduta in istituto di ricovero per anziani ubicato nel proprio Comune, ma residente nel Comune B (entrambi i Comuni si trovano in Toscana).
Ora il Comune A chiederà al Comune B il rimborso delle spese, in quanto ‘… essendo il soggetto assistito deceduto in stato di indigenza, risulta dalla attuale normativa in vigore che il trasporto funebre, quando non rientra negli ambiti di polizia mortuaria come nel caso di specie, è di competenza del Comune nel quale il defunto aveva la residenza al momento del decesso.’
A quale Comune spetta l’onere del servizio funebre?


Risposta:
Il riferimento normativo è all’art. 7.bis D.L. 27/12/2000, n. 397, convertito, con modificazioni, nella L. 28/2/2001, n. 26.
Ma tale riferimento va integrato, in particolare per le situazioni di indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa, anche con le disposizioni dell’art. 6 della L. 8/11/2000, n. 328.
Con il primo, si individua come la gratuità dell’inumazione, come ‘processo’ fino all’esumazione ordinaria inclusa, sia riconosciuta alle persone indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa, situazioni che rientrano così tra i servizi e le prestazioni sociali erogate dai comuni alle persone residenti (e si dovrebbe aggiungere in concorrenza con le previsioni del Regolamento comunale per l’erogazione delle prestazioni e servizi sociali e delle disponibilità di bilancio).
Oltretutto, proprio in relazione a questa, assunta, natura ‘sociale’ (in quanto collegata con l’indigenza o l’appartenenza a famiglia bisognosa), agevola anche l’accertamento della condizione di indigenza od appartenenza a famiglia bisognosa, in relazione all’art. 25 L. 328/2000.
Nella situazione di specie, correttamente è avvenuta l’inumazione nel Comune di decesso (un eventuale trasporto in altro Comune, fosse pur quello di residenza, sarebbe stato comunque a titolo oneroso e, in ogni caso, tale da non essere compatibile con la condizione d’indigenza o appartenenza a famiglia bisognosa), anche in relazione al fatto che la prima tipologia dei defunti che il Comune ha l’obbligo di accogliere nei cimiteri è individuata all’art. 50, comma 1, lett. a) D.P.R. 285/90, mentre gli oneri sia per l’inumazione (come sopra intesa), sia per il materiale trasferimento dal luogo di decesso al cimitero nel comune rientra tra le prestazioni che i comuni devono assicurare/assumere per i propri cittadini (residenti).


Norme correlate:
dpr90-285_50
Art 00 di Legge n. 328 del 0

Riferimenti:

Parole chiave:
TRASPORTO_FUNEBRE-gratuità,VARI-spese funebri,VARI-altri


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