Sette fratelli sono eredi di un loculo cimiteriale del loro padre, defunto oltre quarant’anni fa. Recentemente è deceduto uno dei sette, che è stato tumulato in detto loculo.
Occorreva il consenso scritto di tutti e sei i fratelli rimasti oppure la sola maggioranza di essi a prestare il consenso scritto a tale tumulazione (essendo il fratello tumulato già erede anch’esso di una parte)?
Risposta:
L’art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 regolamento di polizia mortuaria statale prevede che ha diritto di essere sepolto in una tomba l’originario concessionario e le persone della di lui famiglia, fino alla capienza del sepolcro.
Ne consegue che: chi prima muore … meglio alloggia.
In sostanza hanno tutti diritto di esservi sepolti, ma fisicamente si procede alla sepoltura fino al raggiungimento della capienza del sepolcro.
In un loculo può essere tumulato un feretro da solo o con cassette di resti ossei e urne cinerarie. O solo queste ultime due tipologie senza necessariamente la presenza di un feretro (paragrafo 13.3 della Circolare Min. San. n. 24 del 24/6/1993).
Pertanto la tumulazione è possibile e senza alcun assenso degli altri fratelli.
Invece circa il potere di disporre della destinazione delle spoglie mortali è titolare il coniuge e, in sua mancanza, tutti i parenti di grado più prossimo.
Norme correlate:
dpr90-285_93
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
SEPOLCRO-assenso congiunti,SEPOLCRO-erede,SEPOLCRO-altri
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248