Quesito pubblicato su ISF2008/4-e

Il Comune lombardo di … (Comune A) non rilascia più il permesso di trasporto di cadavere se lo stesso è già stato precedentemente trasportato a cassa scoperta (quindi come salma) con l’Allegato 2 previsto dalla normativa regionale.
Peraltro la dichiarazione (perché trattasi di dichiarazione e non autorizzazione) è rilasciata dal medico o dal Direttore della Casa di Riposo/Ospedale e non dal Comune.
Il vicino Comune B, anch’esso lombardo, chiede quindi conferma del fatto che debba essere il Comune ove è avvenuto il decesso ad autorizzare il trasporto (del cadavere) dal luogo ove è stato portato (solitamente abitazione privata) all’eventuale chiesa per esequie ed infine al cimitero.
Chiede inoltre se si comporta correttamente nei seguenti casi:
– inviando, per quanto riguarda i trasporti, copia dell’autorizzazione sia al Comune di destinazione (tramite l’impresa – in modo che la comunicazione arrivi subito), che all’impresa funebre che l’ha richiesta, precisandone all’interno il percorso dettagliato (eventuale denominazione della chiesa e del cimitero se trattasi di Comune con più parrocchie/cimiteri);
– predisponendo le autorizzazioni anche per i trasporti interni al territorio.


Risposta:
Non si conosce quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria del Comune A, ma, in ogni caso, vale solo per il suo territorio.
In effetti il trasporto di salma (cioè della persona inanimata prima dell’accertamento di morte da parte del necroscopo) era sempre stato di competenza medica.
Si concorda sul fatto che l’autorizzazione al trasporto del cadavere non possa che essere Competenza del comune (non dello stato civile). Lo prevede la legge e il regolamento regionale lombardo.
L’unico problema interpretativo è se sia compito del Comune di decesso o del Comune nel quale nel frattempo è stata trasferita la salma per l’osservazione.
La normativa statale prevede sia il Comune di decesso (e anche quella lombarda che nulla ha modificato circa la problematica delle autorizzazioni al trasporto funebre – art. 35, comma 1 del regolamento) ad autorizzare i trasporto.
Il Comune B si comporta correttamente circa l’indicazione del trasporto autorizzato, con la indicazione del luogo di partenza, di eventuale sosta, di arrivo.
Si ritiene, invece, che sia meglio trasmettere via fax (o altro sistema telematico) al Comune di arrivo la copia dell’autorizzazione (l’allegato) e non inviato attraverso l’impresa funebre. La norma richiede l’inoltro tempestivo, per poter effettuare controlli (anche a sorpresa sul soggetto che effettua il trasporto).
La prassi adottata dal Comune B è in linea con quanto richiesto dalle norme.


Norme correlate:

Riferimenti:

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