Il Comune di …, causa l’imminente pensionamento degli ultimi operatori cimiteriali, deve appaltare diversi servizi (apertura, custodia e chiusura cimitero, operazioni di esumazione e estumulazione, accettazione e registrazione feretri, raccolta rifiuti e pulizia viali).
Premesso inoltre che il Comune è privo di regolamento comunale cimiteriale, si chiede:
1) Quale iscrizione alla CCIAA deve essere richiesta avendo constatato che alcuni bandi richiedono l’iscrizione per l’attività di raccolta e pulizia strade?
2) Quale riferimento normativo esclude da tale partecipazione le imprese di onoranze funebri?
Risposta:
Per quanto concerne le domande poste:
1) È possibile appaltare il servizio relativo alle operazioni cimiteriali a soggetti in possesso delle caratteristiche per poterlo effettuare (al momento iscrizione camera commercio con specifica per lavori cimiteriali od operazioni cimiteriali).
Si ritiene più importante che il bando richieda specifica esperienza nel settore cimiteriale, piuttosto che in quello delle pulizie, essendo ben più complesso garantire i primi servizi che non i secondi.
Di conseguenza sarebbe opportuno richiedere come obbligatoria tale esperienza (provandola con la effettiva esecuzione di servizi analoghi in altre amministrazioni in un certo arco di tempo).
2) La separazione tra attività cimiteriale e attività funebre è ormai obbligatoria in alcune regioni italiane (Lombardia, Emilia Romagna) per effetto di leggi regionali.
Non vi è una analoga norma nazionale, se non la legge statale in materia di garanzia della concorrenza e del mercato (la separazione societaria è stabilita dall’art. 8 della L. 10/10/1990, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni).
In base a questa legge è chi ha titolo (ad es. altra impresa funebre concorrente) che può segnalare all’Antitrust la presunta violazione della norma, quando si rilevi che si sia in presenza di una posizione dominante per effetto dell’affidamento in monopolio di servizi in un mercato protetto – es. cimitero – allo stesso soggetto che fa anche attività concorrenziale in mercato contiguo (ad es. lapideo, marmoreo, funebre).
La norma in materia di Antitrust richiede la specifica separazione societaria e da questo discende il fatto che un a impresa di pompe funebri non possa partecipare direttamente a tale gara.
Se quindi le operazioni cimiteriali e l’accettazione dei feretri è svolta da uno stesso soggetto, che è anche impresa funebre, potrebbe esservi sia la situazione sopra specificata sia anche quella di controllore controllato (es. il custode cimiteriale deve valutare se le autorizzazioni e il feretro rispettano le norme di legge per l’accettazione nel cimitero) e potrebbe avere comportamenti differenziati per servizi funebri della stessa impresa.
3) Con l’appalto l’incasso dei diritti è ancora competenza del Comune, che ovviamente paga (con Iva 20%) le prestazioni di servizio della ditta appaltatrice.
Diversa sarebbe la situazione se si affidasse il servizio a terzi (si deve seguire la normativa per l’affidamento dei servizi pubblici locali di cui agli artt. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e smi).
In quest’ultimo caso la fatturazione è diretta da parte dell’affidatario (il cittadino però paga la tariffa maggiorata dell’Iva al 20%).
Norme correlate:
Art 112 di Decreto Legislativo n. 267 del 0
Art 8 di Legge n. 287 del 90
Riferimenti:
Parole chiave:
GESTIONE-appalto di servizio,GESTIONE-concessione di gestione,GESTIONE-altri
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248