A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale 9/11/2004, n. 6, alcune ditte locali aventi sede in Comuni diversi della provincia lombarda di …, ma che operano anche sul territorio di altri Comuni lombardi, hanno costituito con atto notarile una associazione di agenzie funebri (diverse sono le ditte associate, ognuna delle quali ha i requisiti previsti dal regolamento regionale fatta eccezione la disponibilità numerica degli addetti al trasporto, l’associazione è stata costituita nei primi mesi del 2007). Lo scopo dichiarato dell’associazione è quella di sopperire al disposto dell’arti. 32, lett. e) del Regolamento Regionale di cui sopra, che prevede la disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori (requisito che, individualmente, manca ad ogni ditta associataria). In pratica ogni ditta mette a disposizione dei soci il proprio personale o se stesso, senza compenso alcuno in una sorta di mutuo soccorso, con libertà per ognuno di essi di operare in modo autonomo (ossia usando ciascuno il proprio carro funebre). Si può autorizzare all’esercizio di attività funebre?
Risposta:
È necessario partire dalla legge regionale: l’art. 8, comma 2 L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e succ. modif. individua quali soggetti legittimati a svolgere l’attività funebre le ditte individuali, le società o altre persone giuridiche, che siano in possesso dei requisiti a ciò necessari. Dato che, nella specie, si è in presenza di un’associazione, occorre ricordare che le associazioni acquistano personalità giuridica con il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2001, n. 361 (che ha sostituito, ed abrogato, l’art. 12 c.c.). Pertanto, laddove l’associazione ottenga, dai competenti organi regionali, il riconoscimento della personalità giuridica, sarebbe – accademicamente – l’associazione a poter richiedere l’autorizzazione all’sercizio dell’attività funebre, se non fosse per il fatto che, a questo punto (sulla base degli elementi forniti) sarebbe l’associazione ad essere priva dei requisiti di cui all’rt. 32, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett. d) del Regolamento regionale Lombardia n. 6/2004, quale modificato dal Regolamento regionale Lombardia n. 1/2007. Va altresì osservato come sembra poco sostenibile che le ditte interessate mettano a disposizione di altre ditte proprio personale a titolo gratuito, in considerazione del fatto che tali prestazioni presentano comunque degli oneri e ciò non consentirebbe una normale tenuta della contabilità, anche ai fini tributari, alla luce (tra l’ltro) delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (TG 55U -Servizi di pompe funebri ed attività connesse), avendosi una promiscuità di oneri non agevolmente contabilizzabili. Trattandosi di prestazioni in sé, oggettivamente, onerose (anche se assolte, ove le aziende interessate lo ritengano, a titolo di liberalità), il requisito di cui al già citato art. 32, lett. e), laddove non sussistente in capo alla singola azienda, comporta che il contratto di cui un’zienda si avvalga si connoti, oggettivamente, come un contratto a prestazioni onerose (e ciò a prescindere da fatto che, eventualmente, uno dei soggetti vi adempia a titolo di liberalità, restando, giuridicamente e fiscalmente, a titolo oneroso), per cui tale contratto è oggetto di registrazione (art. 9 Tariffa, Parte I D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. modif.). Va da sé che laddove non sussistano i requisiti o non sia stata rilasciata autorizzazione all’sercizio dell’attività funebre avendo accertata la sussistenza di essi, non sussistono le condizioni per l’sercizio dell’attività funebre, almeno fino a che non avvenga il rilascio di tale autorizzazione, caso nel quale troverebbe applicazione l’rt. 10.bis, comma 1, lett. e) ed f) L.R. 22/03 e succ. modif., in relazione a ciascuna singola prestazione effettuata, in difetto della quale si determinerebbe la fattispecie di cui all’art. 93 D.Lgs. 267/00 e succ. modif. Si fa rinvio anche alla circolare SEFIT n. 949/AG dell’ marzo 2007, in proposito.
Norme correlate:
Art 93 di Decreto Legislativo n. 267 del 0
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
IMPRESA_FUNEBRE-autorizzazioni,IMPRESA_FUNEBRE-altri
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