Si vorrebbe sapere se nella domanda di esumazione di resti nel campo comune sia necessario o meno mettere il bollo.
Risposta:
In merito all’assoggettamento all’imposta di bollo delle istanze di esumazione delle ossa dai campi ad inumazione, si suggerisce di vedere quanto sia considerato all’art. 3 Tariffa Parte I allegato A) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. modif. (testo vigente). Nella specie si è in presenza di un’istanza di parte, cosa che si colloca su di un piano differente rispetto a quello dell’esumazione disposta d’ufficio, con previsto collocamento delle ossa rinvenute nell’ossario comune, volta non solo e non tanto alla (sola) esumazione, ma altresì alla destinazione delle ossa rivenende in un sepolcro privato, frequentemente una celletta ossario, il ché comporta, altresì, il correlato provvedimento amministrativo autorizzatorio di tale collocazione.
Norme correlate:
Art 3 di Decreto Presidente Repubblica n. 642 del 0
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-esumazione,CADAVERE-resti mortali
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