Nel Comune di … risiede una coppia non sposata dalla cui unione è nata una figlia, che attualmente ha 11 anni. L’uomo muore e la compagna richiede l’affidamento familiare delle ceneri. Il regolamento di polizia mortuaria comunale prevede l’affidamento sulla base della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto, manifestata con autodichiarazione del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo (non prevedendo quindi l’affidamento alla/al convivente more uxorio). Il quesito è il seguente: la compagna del de cuius può far richiesta di affidamento ceneri in qualità di tutrice della figlia ed il Comune può affidarle temporaneamente le ceneri sino al compimento della maggiore età della figlia, che ovviamente vive con la mamma?
Risposta:
Sì, può bastare, se non vi sono altri parenti di pari grado del defunto (i genitori). E laddove vi fosse una dichiarazione di volontà contraria la cosa non sarebbe possibile essendo tutti dello stesso grado. La possibilità di espressione del tutore (o meglio di chi ha la patria potestà) è già prevista esplicitamente per la cremazione dal punto 4) del paragrafo 14.2 della circolare Ministero sanità n. 24 del 24/6/1993. per analogia è possibile applicare lo stesso criterio al caso in esame.
Norme correlate:
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-altri
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