Quesito pubblicato su ISF2008/3-d

È possibile effettuare le estumulazioni straordinarie dopo 10 anni?

Risposta:
Sì, anche subito dopo la tumulazione (vedasi art. 88 del D.P.R. 285/90). Occorre la motivazione del trasferimento in altra sede. Non esiste il minimo dei 10 anni (che è invece valido per le esumazioni o le estumulazioni da loculo aerato in Lombardia e Emilia Romagna). Esiste invece la distinzione operata dall’art. 3 del D.P.R. 254/03, laddove considera cadavere tutto ciò che è tumulato da meno di 20 anni e resto mortale quel che è tumulato da più di 20 anni (invece se siamo in presenza di inumazione gli anni diventano 10). In pratica decorsi 20 anni dalla tumulazione si utilizzano i procedimenti consentiti dalla circ. Ministero Sanità 10/98.

Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 254 del 3
dpr90-285_88

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-tumulazione


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