Quesito pubblicato su ISF2008/3-b

Nel 2004 un cittadino chiede ed ottiene la concessione di una tomba ad 1 posto in occasione del decesso della moglie. Due anni dopo richiede la cremazione della salma, asserendo di essere stato, dopo il decesso, troppo turbato e di non aver considerato la volontà verbale del coniuge che si era detta favorevole alla cremazione. Si chiede quindi se se sia possibile autorizzare la cremazione a distanza di tempo e quali documenti si necessario produrre (decesso e tumulazione sono avvenuti nello stesso Comune, sito in Emilia Romagna).

Risposta:
Si è possibile, per la sola destinazione di tumulazione dell’urna cineraria in cimitero. La Regione Emilia Romagna ha stabilito con l’art. 11 (comma 1) della L.R. 19/7/2004, n. 19 che per la cremazione di cadavere vale quanto stabilito dalla normativa statale in materia. Per i resti mortali (salme inconsunte) sostanzialmente la stessa cosa, con la definizione di resti mortali ripresa al comma 6 dello stesso articolo. In altri termini un cadavere tumulato resta cadavere (ai fini amministrativi) fino al compimento dei venti anni di tumulazione. Se fosse stato inumato 10 anni. Dopo questo termine si qualifica come resto mortale. Pertanto per cremare un feretro già tumulato valgono tutte le norme che sussistono per la cremazione di un cadavere a seguito di decesso. Cosicché la cremazione di cadavere è autorizzata ai sensi dell’articolo 74 del D.P.R. 396/2000, sulla base della volontà del defunto o dei suoi parenti, espressa con le modalità di cui all’articolo 79 del D.P.R. 285/90, previo accertamento della morte effettuato dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l’autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso. L’autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito quanto richiesto dal comma 4 dell’articolo 79 D.P.R. 285/90 e in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta di quest’ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (in sostanza quanto previsto al comma 5 dello stesso articolo 79). In proposito la regione Emilia Romagna ha precisato nella deliberazione di G.R. 10/1/2005, in allegato, lettera a) quanto necessario per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione di cadavere, dettando istruzioni su quando sia necessaria la convalida della firma del medico curante. Occorre pertanto acquisire la volontà del coniuge (esattamente come se fosse da fare la scelta della cremazione al momento del decesso). È necessario poi acquisire le certificazioni di cui ai commi 4 e 5 del D.P.R. 285/1990 (e la cosa non è semplicissima, dovendo escludere il sospetto di morte dovuta a reato a distanza di tempo). Dopodiché è necessaria la autorizzazione alla estumulazione e al trasporto del feretro in crematorio, nonché dell’urna cineraria nel luogo di sepoltura (luogo che deve sussistere in cimitero).

Norme correlate:
Art 74 di Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 0
dpr90-285_79

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CONCESSIONE-sepolcro,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-altri


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