Quesito pubblicato su ISF2008/2-b

Nel Comune di … sono state assegnate in passato delle concessioni perpetue (senza deliberazione ), adducendo a prova la sola attestazione di pagamento fornita dal Tesoriere comunale.
In tali concessioni a sistema di inumazione perpetua si è debordato, utilizzando la tomba anziché a posto singolo a posti plurimi.
Ciò premesso ci viene chiesto:
a) se il diritto derivante dal rilascio di concessione perpetua è da esaurirsi con la sepoltura della persona indicata nella ricevuta;
b) se il diritto è di utilizzo della sola area, per così dire a rotazione, tra più familiari.


Risposta:
Se si fosse in presenza di regolamento comunale che specifica l’una o l’altra circostanza (ambedue possibili) si segue quanto specificato nel regolamento comunale di polizia mortuaria vigente, salvo le clausole di miglior favore (ad es. perpetuità) rilevabili dal contratto di concessione originario.
Il problema, sembra di capire, è che non vi sia stato formale atto di concessione, ma semplice annotazione del Tesoriere.
Col ché non vi è una espressione di gradimento dell’Ente titolato alla concessione del diritto (Amministrazione comunale), essendo il Tesoriere semplicemente un agente incaricato della riscossione di un certo ammontare di denaro per conto del Comune.
In altri termini la ricevuta prova solo che si è effettuato un pagamento di una somma a fronte di una obbligazione concessoria che non risulta poi stata perfezionata nei modi previsti di legge.
Poiché la salma è stata sepolta si presume che vi sia stata comunque la volontà dell’Amministrazione comunale di dar seguito all’obbligazione.
In assenza di diversa norma del regolamento comunale, vale quanto specificato dall’art. 93 del D.P.R. 285/90, che così recita:
“Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari… omissis”
Cosicché, a nostro avviso, se si fosse in presenza di formale concessione, e a meno che il regolamento di polizia mortuaria comunale esplicitamente non stabilisca il contrario, vale quello che in questi casi viene definito jus sepulchri e cioè che nella fossa, previa esumazione, possa essere sepolta salma di persona della famiglia dell’originario concessionario (che si suppone sia chi ha versato l’importo).
La cassetta di resti ossei dovrà essere collocata nell’ossario presente nella area in concessione, o in altro nel cimitero (ad es. ossarietto a pagamento, dentro un loculo concesso ad altro familiare, ecc.)
Il fatto è che si sta cercando di dare una soluzione ad un problema viziato all’origine, come pare, per carenza dell’atto di concessione.
Pertanto si consiglia di intervenire alla luce di quanto previsto nell’attuale e vigente regolamento di polizia mortuaria comunale e ove non previste tali fattispecie, adottare specifica modifica che porti a stabilire l’uso di aree in concessione.
Per inciso si precisa che se nel tempo ad un’area originariamente concessa in forma perpetua si aggiunge un’area concessa a tempo determinato, le due aree proseguono a mantenere fermi i tempi delle originarie durate di concessione (ovviamente salvo rinnovo, che potrà o meno essere concesso dal Comune, per la parte a tempo determinato).


Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-inumazione,CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-atto pubblico,CONCESSIONE-perpetuita’


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