Gli ossari del cimitero di … sono al limite della loro capienza.
L’ufficio competente ci chiede se è possibile la cremazione degli ossari per ridurne il volume, per poter poi proporre al Sindaco tale eventualità.
Risposta:
È possibile la cremazione delle ossa contenute in un ossario comune in quanto esplicitamente prevista al paragrafo 6 della circolare 31 luglio 1998, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19.8.1998).
Per procedere alla cremazione occorre che sia il Sindaco a disporlo. Non c’è quindi bisogno di una deliberazione, ma di un atto firmato dal Sindaco (o dall’assessore delegato).
Si discute se sia sufficiente anche una determinazione dirigenziale.
Ovviamente deve esserci a bilancio la copertura della spesa (che è tra quelle di funzionamento del cimitero comunale).
Se invece il cimitero non è comunale il costo è a carico del proprietario dello stesso.
Se gestito da un terzo è a carico del gestore, trattandosi di normale operatività.
Le ossa vengono generalmente collocate in una cassa di cartone rigido (tipo quella per salme inconsunte) o in contenitore di legno, di dimensioni prossime a quelle di un feretro, per consentirne la introduzione nella bocca di un forno crematorio. Le ceneri risultanti possono essere fatte tornare (in apposita megaurna o più megaurne) al cimitero di partenza ed inserite nel cinerario comune, che può coincidere con l’ossario comune da cui sono state tratte le ossa.
In altri casi si concorda che le ceneri risultanti vadano sversate nel cinerario comune del cimitero nel quale sussiste l’impianto di cremazione.
Questa è procedura che è valida in campo nazionale, ma La pregherei di valutare se è compatibile con la specifica legge sulla cremazione che è vigente nella vostra Regione.
Conviene accordarsi prima con il crematorio che fa la cremazione sui tempi di consegna, le modalità e i costi (e ovviamente se accettano di cremare le ossa).
Normalmente il costo della cremazione è a contenitore (in pratica si fa coincidere la tariffa di cremazione di un contenitore pieno di ossa, delle dimensioni di un feretro, con la tariffa per la cremazione di un cadavere o, meglio, di una salma inconsunta, che sono stabilite come massimi da norma statale).
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
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