Quesito pubblicato su ISF2008/1-e

In un cimitero periferico del Comune veneto di … è stata programmata l’esumazione ordinaria di un campo comune contenente circa quaranta salme di persone decedute fra il 1982 e il 1989.
Data la conformazione del terreno, vi è un’alta probabilità di trovare tali salme non del tutto scheletrizzate. Il Comune vorrebbe avviare i resti mortali a cremazione e chiede di sapere:
– se per farlo è sufficiente una ordinanza del Sindaco;
– in che maniera deve essere acquisito il consenso dei familiari (può essere valido il criterio del silenzio-assenso, se previsto nell’ordinanza?).


Risposta:
Non esiste in Veneto una normativa specifica. Per cui vale la norma regolamentare comunale (se l’avete) o meglio l’ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni, che se avete è da integrare e se non avete è da emettere. È quindi con l’ordinanza che prevede la risposta a tutte queste cose.
Se la situazione non è “disperata” nell’intero Comune (cioè se non vi sono pericoli di non essere in grado di dare sepoltura a sistema di inumazione in campo comune) non è legittimo emanare una ordinanza contingibile ed urgente che obblighi alla cremazione dei resti mortali inconsunti.
In genere si procede cercando di acquisire il consenso di tutti i familiari, laddove vi sia la richiesta di conservazione. Invece si cerca di essere snelli laddove vi sia disinteresse.
Se vi è interesse si possono recuperare i costi. Se vi è disinteresse, in genere i costi sono posti a carico del Comune.
Se vi è un cimitero dove inumare i resti mortali può essere utile proporre anche questa soluzione con l’addizione di sostanze biodegradanti (che permettono di ridurre fino a 2 anni i tempi ordinari di reinumazione, che sono di 5 anni).


Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CADAVERE-operazioni cimiteriali,CADAVERE-resti mortali,SEPOLCRO-assenso congiunti,VARI-sostanze biodegradanti


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.190 Posts

View All Posts
Follow Me :