Quesito pubblicato su ISF2008/1-c

L’Ufficio Cimiteriale del Comune di …, durante gli anni ‘80, ha provveduto a ‘vendere’ alcuni loculi costruendi a fronte di due somme distinte in:
1) “anticipo e saldo” in regime temporale di 30 anni;
2) “prenotazione”.
Il contratto veniva però stipulato solo in caso di utilizzo del manufatto, con assegnazione secondo l’ordine di occupazione. Oggi, dopo trent’anni, esistono ancora persone che esibiscono ricevute di pagamento di “prenotazioni” di loculi che non hanno mai occupato. Alcune di queste hanno richiesto all’Ufficio di poter rinunciare all’assegnazione del loculo “prenotato” (avendo avuto nel frattempo una tomba di famiglia in concessione).
L’Ufficio ha proposto la restituzione della somma allora sborsata. Tale provvedimento è stato corretto?


Risposta:
Si tratta di prassi del tutto irritale e, si aggiunge, illegittima. Difatti un contratto per legge deve avere durata certa. Esattamente l’opposto di quanto è stato posto in essere col sistema delle prenotazioni.
Una soluzione al problema è la identificazione di tutte le prenotazioni acquisite, cui viene fatta seguire una procedura di assegnazione alla tariffa vigente oggi, detratta la prenotazione e quindi col versamento del saldo, con decorrenza dei 30 anni dalla data del saldo stesso.
A chi non è interessato si può restituire la somma di originaria prenotazione aumentata del tasso legale.
Chi non si presenta entro una data prefissata per il pagamento del saldo, avrà diritto al solo rimborso della prenotazione aumentata del tasso di interesse legale.
Si tratta pur sempre di una soluzione pasticciata, ma almeno pone un termine ad una situazione che è ben difficile far proseguire.


Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CONCESSIONE-contratto,CONCESSIONE-registrazione,CONCESSIONE-rinuncia,CONCESSIONE-sepolcro,CONCESSIONE-tariffa,SEPOLCRO-compravendita


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.179 Posts

View All Posts
Follow Me :