Quesito pubblicato su ISF2008/1-b

Il Comune di … fino ad ora ha autorizzato la conservazione in abitazione privata delle ceneri di 6 salme, decedute negli anni 2005 e 2006. L’affidamento familiare è stato autorizzato a seguito della produzione di una autocertifcazione in cui i parenti indicano che questa era la volontà dell’estinto (ma senza una volontà scritta in vita dallo stesso estinto).
L’Amministrazione ci chiede se il comportamento adottato è stato corretto e, se no, se è necessario richiedere la restituzione delle ceneri.


Risposta:
È determinante sapere che le persone le cui ceneri sono state affidate ai familiari sono decedute tutte dopo la emanazione e la entrata in vigore della L. 130/01.
Con questo provvedimento l’affido diventa possibile; le regole sono però fissate dal Comune (in assenza di attuazione statale o regionale). Si segue quindi quel che ha deciso il Comune, che è colui che ha titolo in materia, sia nel caso in cui stabilisca regole permissive (autocertificazione di tutti i familiari aventi titolo), sia nel caso in cui fissi regole severe (solo scritto del de cuius).
Se l’Amministrazione è partita in un certo modo è opportuno continuare a mantenere lo stesso comportamento, a meno di norme di rango superiore che non impongano da una certa data in poi nuove regole.


Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-altri


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