Quesito pubblicato su ISF2007/4-d

Volevo avere da lei un riscontro circa la corretta interpretazione dell’art. 33 del regolamento reg.le Lombardia n. 6/2004, relativamente all’impossibilità per il soggetto autorizzato all’esercizio di attività funebre di “c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione “.
A questo riguardo come deve comportarsi un soggetto autorizzato che attualmente gestisce un contrat-to quinquennale con un’amministrazione pubblica per l’effettuazione di operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, ecc.) presso il cimitero comunale?
Se le operazioni cimiteriali suddette rientrano nell’ambito della “gestione di cimiteri” sembrerebbe scontato che tale soggetto debba necessariamente recedere dal contratto per mancanza di requisiti o mutare lo stesso intestandolo a sua società creata ad hoc.
La realtà è che da diverso tempo molte amministrazioni comunali non disponendo più delle risorse per effettuare direttamente tali operazioni (anche solo l’inumazione o tumulazione) si affidano per garantire il servizio alle imprese funebri. Se chi effettua tali operazioni può essere scambiato per un soggetto che gestisce il cimitero sembra scontato che le stesse recederanno dall’incarico.
A questo punto il Comune per garantire una corretta sepoltura dovrà rivolgersi a soggetti diversi, se reperibili sul mercato.


Risposta:
L’articolo 33 del regolamento 6/2004 interviene, all’interno del Capo sulla Attività funebre, a tutela del dolente e della concorrenza.
Tralasciando ai fini della risposta al quesito posto la parte concernente la liberalizzazione del trasporto funebre, si ritiene di evidenziare come tale garanzia per l’utenza e per l’imprenditoria è data da distinti livelli di separazione nelle attività:
1. obbligo di separazione societaria, tra chi gestisce cimiteri, crematori, ivi compresa la loro manutenzione, e chi esercita l’attività funebre;
2. impossibilità di gestione di obitorio, deposito di osservazione, camera mortuaria all’interno di strutture sanitarie o socio sanitarie da parte di soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività funebre;
3. impossibilità di effettuazione di denuncia di causa di morte o accertamento di morte (e cioè esercizio della professione medica finalizzata a questi atti) da parte di chi esercita l’attività funebre.
Diversi sono i problemi interpretativi, per i quali di seguito si specifica il parere dello scrivente:
a) Circa l’obbligo di separazione societaria di cui al punto 1) si ritiene che esso debba essere preliminare e provato al momento della richiesta di rilascio di autorizzazione all’esercizio di attività funebre. Cosicché il limite massimo ad operare (se non si richiede autorizzazione fino a tale data) è di due anni dalla entrata in vigore del regolamento (10 febbraio 2007) per le imprese funebri che già operano nell’ambito cimiteriale (limite recentemente prorogato di altri 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL del provvedimento di modifica del regolamento 6/2004);
b) per i nuovi affidamenti di gestione di cimiteri l’obbligo di separazione societaria con l’attività funebre è immediato, come anche nel caso di richiesta di autorizzazione all’esercizio di attività funebre;
c) l’impossibilità per l’esercente l’attività funebre di quanto specificato al punto 3) che precede decorre dal 10 febbraio 2007 (ora prorogato di ulteriori 90 giorni) o prima per chi richiede il rilascio dell’autorizzazione funebre;
d) l’impossibilità da parte di esercente l’attività funebre della gestione di camera mortuaria di struttura sanitaria (Servizio mortuario sanitario), del trasferimento di salma all’interno di struttura sanitaria e di obitorio, è già in vigore dal 10 febbraio 2006 (art. 35/3) per i rapporti in corso. Non possono essere attivati nuovi rapporti in violazione della norma.
Legge e regolamento non contemplano con chiarezza il caso della separazione societaria obbligatoria tra attività cimiteriale e chi effettua distinta attività di vendita commerciale al minuto in posto fisso di articoli funebri e/o chi esercita la sola attività di agenzia d’affari.
Analogamente non vi è per tali casi esplicito divieto di gestione di deposito di osservazione, camera mortuaria dentro strutture sanitarie, ecc..
La ratio della norma è però tale da confermare sia la separazione societaria che il divieto di operatività anche per tali casi e ciò perché si ritiene che il divieto abbia natura oggettiva e cioè indipendentemente dalla natura del soggetto che opera o del segmento di attività svolta.
Quel che conta è la tutela del dolente da un lato e la tutela della concorrenza dall’altro.
Ciò premesso, mentre la norma della regione Lombardia è chiara nella definizione di attività funebre non presenta una definizione univoca di attività cimiteriale ai fini della separazione (mentre è invece prevista tale definizione nella norma della Regione Emilia Romagna).
Ne consegue che in Lombardia occorre riferirsi al testo del regolamento regionale, interpretato sulla base delle definizioni di cui all’art. 2, finché il regolamento comunale di polizia mortuaria non abbia specificato con maggiore chiarezza tali ambiti.
E laddove non li abbia precisati ogni decisione comunale in materia può essere soggetta a giudizio del giudice di merito.
Il comma 4 dell’articolo 33 così recita: “I soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività funebre non possono:
” omissis ” c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d’obbligo la separazione societaria ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale (n.d.r. 22/03).”
La norma è da intendersi solamente riferibile al gestore di cimitero, inteso come soggetto affidatario del servizio pubblico locale in questione.
La modalità di gestione di un servizio pubblico locale è stabilita dal Comune ai sensi dell’articolo 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 (e per la Regione Lombardia, con integrazioni specifiche date dalla norma sui servizi pubblici locali ivi vigente).
Tale servizio pubblico locale è quindi identificato dal comune che può limitarlo o ampliarlo (ad es. affidando a terzi anche la manutenzione dell’infrastruttura cimiteriale, la cessione d’uso di manufatti cimiteriali, la esecuzione di operazioni cimiteriali e la loro registrazione nelle forme di legge, ecc.), a seconda della decisione assunta.
Il comune può anche prevedere di far intervenire diversi soggetti nel cimitero autorizzati ad operare.
Lo strumento per definire tali ambiti e prerogative è il regolamento di polizia mortuaria comunale e la (eventuale) delibera di affidamento del servizio a terzi.
Ciò premesso è chiaro, a parere dello scrivente, che l’affidatario di pubblico servizio locale non possa svolgere attività funebre, se non a mezzo di società separata da quella affidataria della gestione cimiteriale.
Rispetto al contratto in essere: se stipulato prima del 7/12/2003 – entrata in vigore della L.R. Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 – il rapporto contrattuale sorto, allora legittimamente, prosegue fino alla sua naturale scadenza.
Potrebbero porsi problemi laddove il contratto preveda forme o modalità di rinnovo, rispetto a cui dovrebbe considerarsi che in sede di rinnovo debbano tenersi conto delle previsioni dell’art. 9, comma 3 L.R. Lombardia 22/03 e dell’art. 33, comma 4 Regolamento regionale Lombardia n. 6/2004 (che costituisce mera attuazione/specificazione, senza discostarsi gran ché, del testo dell’art. 9, comma 3 della L.R..
In conclusione anche alcune annotazioni di politica funeraria.
La L.R. Lombardia 22/03, come il regolamento attuativo 6/04, tendono a separare le attività funebri da altre attività e al tempo stesso a favorire aggregazioni dei singoli soggetti su territori più ampi.
Mentre per gli esercenti l’attività funebre ciò discende dai requisiti strutturali per poter operare, per i gestori di cimiteri la conseguenza è altrettanto ovvia, per la necessità di ampliare la propria dimensione operativa su bacini ampi, restando loro impedita (per l’obbligo della separazione societaria) la diretta esecuzione dell’attività funebre, con le economie di scala derivanti.
La tendenza è avvertibile in tutti i settori dei servizi (da quelli del gas a quelli ferroviari, di vettoriamento, ecc.).
Per ultimo la questione da lei posta circa il termine del trasporto funebre (al cancello del cimitero o sulla tomba) è materia risolvibile con il regolamento di polizia mortuaria comunale.


Norme correlate:
Art 112 di Decreto Legislativo n. 267 del 0

Riferimenti:

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