Alcuni mesi fa nel territorio del Comune di decesso A, sito in Trentino Alto Adige, è stato rinvenuto un cadavere a seguito di suicidio, per il quale la Polizia di Stato ha richiesto immediato avvio al cimitero del Comune limitrofo B (essendo il Comune di decesso sprovvisto di cella frigorifera).
La salma ha sostato nella cella frigo per oltre 100 giorni, fino a quando la Procura della Repubblica del Comune B ne ha richiesto l’avvio al Comune di decesso per la sua sepoltura. Tale Procura, per poter procedere alla sepoltura della salma (persona non identificata), ha attivato la procedura prevista dal T.U. sull’ordinamento dello Stato Civile per la formazione dell’atto di morte per persona non identificata (atto da emettersi a cura del Tribunale di B).
In attesa di tale decreto, la salma non avrebbe potuto essere comunque tumulata, anche in presenza di un eventuale nullaosta al seppellimento.
Ciò premesso si chiede se la spesa per la sosta nella cella frigo è da imputare al Comune di decesso A, o rimarrà a totale carico del Comune B, unico nella zona a disporre di apposita cella refrigerante?
Risposta:
Preliminarmente, va ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali (vedi circolare SEFIT n. 983/AG del 23 marzo 2007, Allegato 3) tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.
L’art. 15 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 non affronta la questione dell’onere dell’uso delle celle frigorifere, limitandosi a individuare l’onere per l’impianto e l’esercizio in conseguenza di una “individuazione” di un dato comune, individuazione rimessa all’A.S.L.(cioè ad un organo che, prima del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,aveva, frequentemente, natura di associazione obbligatoria di comuni),anche se i criteri, quantitativi, di individuazione dei comuni dotati di celle frigorifere sono tali da far sì che tale dotazione assuma, difatto, una funzionalità che supera l’ambito del singolo comune, ma assume piuttosto la valenza di una dotazione di bacino.
Se l’individuazione degli obitori e dei depositi di osservazione che debbano essere dotati di celle frigorifere porta che il loro allestimento ed esercizio sia a carico del comune così individuato, ciò non comporta che l’onere della fruizione sia a carico, unicamente, di questo comune, dovendosi ritenere che, ferma restando la dotazione, debbano trovare riferimento i normali criteri di individuazione del soggetto onerato, in relazione alle funzioni dei comuni.
Di conseguenza, considerando l’art. 13 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., dato che si tratta di attività che attengono alle funzioni del comune in relazione al territorio (e non alla popolazione, criterio che troverebbe applicazione se, del caso, il defunto fosse stato identificato), così come la sepoltura che, di norma (fatte salve diverse determinazioni della famiglia), dovrebbe avvenire nel comune di decesso e, nella specie, della provincia autonoma, considerandosi, non potendosi fare riferimento al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 citato, l’art. 2 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L), nonché ipotizzandosi, in ragione della stessa proposizione del quesito, che, in materia, non siano presenti forme collaborative intercomunali (capo VIII del predetto testo unico), si deve concludere che l’onere della conservazione della salma debba individuarsi in capo al comune di decesso.
Si ritiene di non condividere, anche se non rileva minimamente sulla questione precedentemente affrontata, come il decreto di formazione dell’atto di morte (art. 78 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) avesse “condizionato” il rilascio dell’autorizzazione all’inumazione o, distintamente, alla tumulazione, in quanto questa ultima autorizzazione non è necessariamente collegata alla formazione dell’atto di morte, adempimento amministrativo, ma poteva essere rilasciata una volta intervenuto quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 o, se non ve ne fosse stata la necessità, quando fosse stato acquisito quanto indicato dal Ministero dell’interno con le proprie circolari n. 33/2004 del 15 luglio 2004 e successiva n. 42 del 19 ottobre 2004.
Norme correlate:
dpr90-285_15
Art 78 di Decreto Presidente Repubblica n. 396 del 0
Art 13 di
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-certificato di morte,CADAVERE-deposito di osservazione,CADAVERE-tumulazione,CADAVERE-inumazione,SEPOLCRO-sepoltura,VARI-autorità sanitaria,VARI-spese funebri
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