La Regione Umbria con delibera della Giunta Regionale n. 575 del 30/03/2005 ha approvato il codice deontologico delle imprese funebri operanti in Umbria, dove all’art. 4 si prevede che debbano essere considerate imprese di onoranze funebri quelle in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze previste per l’espletamento dell’attività in tutte le fasi organizzative, esecutive ed amministrative: ma quali sono tali autorizzazioni e licenze?
In particolare si chiede se le imprese funebri, oltre alla licenza di cui all’art. 115 del T.U.L.P.S. ed alla iscrizione alla camera di commercio, ai sensi del D.L. 114/98, debbano avere anche una ulteriore autorizzazione comunale per poter effettuare il trasporto (anche in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 3 del citato codice deontologico, l’incaricato al trasporto risulta incaricato di pubblico servizio).
Risposta:
In relazione alla definizione di attività funebre data dal punto 2.e della definizione di impresa di onoranze funebri data dal punto 4 della D.G.R. Umbria n. 575/2005, per svolgere tali attività, i soggetti devono essere in possesso:
a) dell’autorizzazione di cui all’art. 115 TULLPS, oggi conferita alle competenze dei comuni (art. 163 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);
b) dei titoli per esercitare, nel comune, l’attività di commercio di articoli funebri. Si usa il termine “titoli” in quanto può, a seconda dei casi, trattarsi dell’autorizzazione allìattività commerciale a suo tempo rilasciata dal comune ai sensi della L. 426//1971 o delle altre modalità, dichiarate al comune, che legittimano l’attività commerciale, quando iniziata successivamente al D.Lgs. 31/3/1998, n. 114;
c) sul trasporto: poiché per la sua effettuazione occorre, quanto meno, la disponibilità di un idoneo autofunebre e della relativa rimessa, questa ultima rispondente ai requisiti dell’art. 21 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tali disponibilità consentono di integrare il requisito relativo al trasporto. Il soggetto che esercita attività funebre (l’impresa di onoranze funebri), deve, in ogni caso, essere in possesso dell’autorizzazione al “singolo” trasporto funebre, di cui agli artt. 23 e ss. D.P.R. 285/90, autorizzazione che, rilasciata caso per caso, rimane estranea alla sussistenza dei requisiti di cui ai punti 2 e 4 della D.G.R. Umbria n. 575/2005, essendo quest’ultima la modalità, uti singuli, di esercizio dell’attività propria di impresa di onoranze funebri.
Norme correlate:
Art 163 di Decreto Legislativo n. 112 del 98
dpr90-285_21
dpr90-285_23
Riferimenti:
Parole chiave:
CIMITERO-attività commerciale,GESTIONE-attività commerciale,GESTIONE-autorizzazioni,IMPRESA_FUNEBRE-autorizzazioni,IMPRESA_FUNEBRE-altri,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-carro funebre,TRASPORTO_FUNEBRE-rimessa,TRASPORTO_FUNE
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248