Una salma, deceduta in un centro ricreativo pubblico, è stata trasportata – su richiesta della famiglia e con certificato medico ove si specifica che non sussiste causa di reato – presso l’abitazione dell’estinto quale sosta in attesa dei funerali.
Il Comune emiliano di … ha stipulato già da alcuni anni una convenzione con una Casa Protetta presente sul territorio quale struttura idonea al servizio di camera mortuaria/deposito di osservazione.
Nella convenzione viene specificato che “tali funzioni riguardano esclusivamente: – persone decedute in abitazioni inadatte, su richiesta dei familiari, con certificazione medica ad esclusione di cause di reato; – persone decedute a cui siano stati eseguiti autopsia o riscontro diagnostico (di ritorno dalla medicina legale); – persone decedute in altri luoghi per cui venga richiesta la sosta nelle camere ardenti in attesa del trasporto funebre.”
Si chiede quindi se si può decidere di trasportare una salma da un luogo pubblico ad un’abitazione senza tener conto delle leggi preposte e della convenzione stipulata.
Risposta:
Una salma, indipendentemente dal luogo di decesso purché in Emilia Romagna, può essere solamente trasportata (su richiesta dei familiari), per effetto dell’art. 10, comma 1 della L.R. Emilia Romagna 19/04 in:
1) obitorio o il deposito di osservazione;
2) servizio mortuario struttura ospedaliera pubbliche o private accreditate;
3) strutture adibite al commiato di cui all’art. 14 comma 2 della L.R. 19/04.
Tale circostanza è ulteriormente ribadita dall’ultimo comma del paragrafo “il trasporto di salma” della Determina Servizio Sanità E.R. 6/10/2004, n. 13871.
Pertanto, nel caso prospettato, dopo aver appurato la effettiva violazione della norma, il Comune è tenuto ad applicare la sanzione stabilita dall’art. 7,comma 2 della L.R. citata.
Norme correlate:
Riferimenti:
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