Quesito pubblicato su ISF2007/3-a

Una RSA, situata in una proprietà di circa 10 ettari di terreno in mezzo agli ulivi e già dotata di chiesa e sala per esposizione salme, chiede se sia possibile edificare un luogo di sepolture all’interno della sua proprietà, come indicato dagli artt. 90 e segg. del D.P.R. 285/90.

Risposta:
No, non si può.
Le uniche eccezioni (oggi) al cimitero comunale sono quelle del cimitero particolare, preesistente al 1934 (data di uscita del T.U. leggi sanitarie), la tumulazione privilegiata (prevista den-tro delle chiese e similari, ma in casi particolarissimi, che segue l’art. 105 del D.P.R. 285/90), tra l’altro normata anche a livello regionale in Toscana e la cappella privata per la sepoltura di salme di persone della famiglia proprietaria dei fondi per un intorno di almeno 200 metri, per i quali assumono vincolo di inedificabilità e non vendibilità (art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/90). Per cui se si tratta di sepoltura di salme della famiglia proprietaria della RSA sì, con le procedure stabilite nella norma. Altrimenti (come si pensa in base al quesito) NO.
Allo stesso modo, SI se la salma ha le caratteristiche per le tumulazioni privilegiate (fatto eccezionale), NO, se si seppelliscono i morti della RSA e quindi si realizza un cimitero privato.


Norme correlate:
dpr90-285_101
dpr90-285_105
dpr90-285_90

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-cimitero particolare,CONCESSIONE-permesso di costruzione,VARI-tumulazioni privilegiate,VARI-autorità sanitaria


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