I parenti di una persona inumata in campo comune nel 1977 hanno richiesto il trasferimento dei resti ossei presso un altro Comune. Al momento dell’esumazione si è ritrovata la cassa in legno ancora integra ed i parenti hanno comunque espresso il desiderio di trasferire la cassa fuori Comune, per procedere poi alla tumulazione.
L’ASL competente potrebbe negare tale trasferimento (anche se interviene una ditta di onoranze funebri che svolge il trasferimento con doppia cassa legno-zinco)?
I parenti devono richiedere l’autorizzazione al trasporto di salma? E quale altra documentazione deve accompagnare la cassa?
Risposta:
Questi problemi derivano dalla mancata adozione di una ordinanza che regoli le esumazioni e le estumulazioni. Dal punto di vista amministrativo il caso è già precisato dalla circolare Ministero sanità n. 10/98.
In base a quanto riportato nella citata circolare al paragrafo 2. all’atto della esumazione ordinaria è possibile trovare: o una salma inconsunta, oppure ossa.
Per le ossa il trattamento è quello solitamente previsto dalla istanza dei familiari.
Per i resti mortali (salma inconsunta) la circolare dice che si potrà:
– farli permanere nella stessa fossa o lo spostamento in altra in campo inconsunti;
– farli cremare.
Per cui il Ministero, non prevede all’esumazione ordinaria la tumulazione dell’inconsunto.
Venendo alla sua domanda, trattandosi di esumazione ordinaria l’autorità è il Comune (anzi il servizio di custodia del cimitero, cioè l’ufficio di polizia mortuaria).
Per farla breve i problemi che Lei pone non sussistono se intende applicare la circolare (e lo dovrebbe fare sia lei che l’AUSL).
A quel punto non ci si ferma se si trova la cassa integra, infatti l’obiettivo è valutare la presenza o meno di ossa. Se invece la famiglia, prima di procedere alla esumazione ordinaria del campo comune ha richiesto l’esumazione straordinaria in vista di un trasporto ad altra sepoltura nella quale il defunto abbia diritto di essere sepolto, occorre procedere in tal senso.
Dal punto di vista amministrativo occorre considerare quella una esumazione straordinaria e conseguentemente chiamare l’ASL alla effettuazione e fare quel che dice l’ASL sul confezionamento.
L’ASL potrebbe però obiettare in quanto dopo i dieci anni (e il 1977 come data di sepoltura, lascia intendere che sussistono delle disorganizzazioni) si procede alla esumazione ordinaria.
Tecnicamente è abbastanza semplice: se la cassa di legno si presenta in ottime condizioni ed ha spessore superiore a 25 mm., si rifascia con un cassone di zinco e si autorizza il trasporto nel Comune secondo le usuali procedure per esumazione straordinaria con autorizzazione al trasporto, con destinazione la tumulazione.
Questo non autorizza all’apertura del feretro, in quanto lo stesso è destinato ad altra sepoltura. È invece rilevante valutare lo stato del confezionamento.
Pertanto l’applicazione al caso concreto è in funzione della procedura amministrativa che avete già posto in essere.
Laddove non effettuato, si consiglia di procedere celermente a liberare il campo comune, decorsi i 10 anni dalla inumazione.
Norme correlate:
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