L’Ufficio cimiteriale di un Comune lombardo chiede chiarimenti in merito alla dispersione delle ceneri in natura, già prevista dalla L. 130/01, poi ribadita dalla L.R. Lombardia 22/03, riproposta nel Regolamento 6/04 ed ancora nella recente modifica apportata dal Regolamento 1/07.
Chiede se corrisponde a verità il fatto che le ceneri possono essere disperse soltanto nel luogo denominato “giardino delle rimembranze”, ma non ancora in natura (mare, fiumi, laghi, monti).
Risposta:
Con il regolamento regionale 6/04 la Regione Lombardia ha esplicitamente previsto la dispersione di ceneri in natura (art. 13).
Non essendo stata impugnata nei termini né la legge 22/03, né il regolamento 6/2004, il regolamento regionale è da osservare.
La posizione SEFIT è stata ufficializzata con circolare p.n. 5478 del 12/11/2004.
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Riferimenti:
Parole chiave:
CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-dispersione
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