Si richiedono notizie in merito alle tombe ipogee costruite prima dell’approvazione del D.P.R. 285/1990, che non rispettano le prescrizioni stabilite dal suo art. 76.
C’è la possibilità di procedere a nuove tumulazioni? E per eventuali estumulazioni?
Risposta:
Nelle regioni italiane che non hanno modificato esplicitamente la normativa, vale tuttora quanto stabilito dall’art. 106 del D.P.R. 285/90, con le procedure di cui all’allegato tecnico alla circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 ed al paragrafo 16 della circolare stessa.
Per cui occorre la deroga su richiesta del Comune e parere dell’AUSL.
L’Ente competente è lo Stato per le poche Regioni a statuto speciale che non abbiano potere in materia (ad es. Sardegna, Friuli), la Regione per quelle a statuto ordinario che non abbiano subdelegato ai Comuni.
Norme correlate:
dpr90-285_76
dpr90-285_106
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-tumulazione
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