Quesito pubblicato su ISF2007/2-d

In uno dei cimiteri del Comune di … le pareti posteriori di alcune vecchie cappelle di famiglia costituiscono un tutt’uno con il muro di recinzione del cimitero stesso.
Nel caso in cui tali cappelle necessitassero di opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nella parte posteriore, che funge anche da muro divisorio con l’esterno, i costi relativi dovrebbero essere sostenuti dal Comune o dal privato cittadino?


Risposta:
La norma speciale di settore impone:
a) che ogni cimitero sia recintato (art. 61 D.P.R. 285/90) con un muro o altra idonea recinzione alta non meno di 2,5 metri dal piano esterno di campagna;
b) che ogni cappella sia costruita sul suolo in concessione (art. 90, comma 1 D.P.R. 285/90);
c) che ogni sepoltura non possa avere comunicazione diretta con l’esterno del cimitero (art. 94, comma 3 D.P.R. 285/90);
d) che di ogni cappella debba essere approvato preventivamente il progetto (art. 94, comma 1 D.P.R. 285/90);
e) che il concessionario debba mantenere a sue spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione manufatti di sua proprietà (art. 63, comma 1 del D.P.R. 285/90);
f) il cimitero è area demaniale: per tale caratteristica è inalienabile, non può fare oggetto di diritti di terzi se non nei modi che la legge consente, cioè tramite concessione amministrativa (artt. 823 e 824 C.C.).
In sintesi non ci si sarebbe dovuti trovare nella situazione descritta nel quesito, in quanto il muro perimetrale della cappella doveva essere costruito sull’area in concessione, che non poteva corrispondere al perimetro cimiteriale. Per cui non resta che avvalersi dei principi stabiliti dal D.P.R. 285/90 assieme al buon senso laddove lo stato dei luoghi ha determinato la situazione di comunione del muro.
Se il Comune ha consentito al privato concessionario di sostituire il muro perimetrale con il muro di sostentamento del coperto di una cappella e se il privato concessionario determina una alterazione dello stato dei luoghi che viola il D.P.R. 285/90, il Comune deve diffidarlo a ripristinare le condizioni minimali stabilite dalla legge (altezza minima del muro, divieto di aperture che consentano l’accesso al cimitero, rispondenza al progetto approvato).
La manutenzione è dovuta dal concessionario, perché la parete della cappella è di proprietà del concessionario fino al termine della durata della concessione e allo stesso tempo essendo recinzione perimetrale del cimitero deve essere garantita e propria del cimitero.
Il buon senso lo si applica quando il Comune, non ritrovando il concessionario (ad es. perché deceduto) deve garantire che il muro della cappella mantenga comunque le caratteristiche atte ad impedire l’accesso al cimitero: conseguentemente è il Comune che provvede ai lavori strettamente necessari alla bisogna, dopo aver diffidato gli eredi a provvedere, e laddove questi siano irreperibili.


Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
dpr90-285_61
dpr90-285_63
dpr90-285_90
dpr90-285_94
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