In Lombardia un soggetto privato può essere autorizzato per la costruzione ed eventuale gestione di un impianto di cremazione nel territorio comunale?
Risposta:
No. I crematori, per effetto della normativa esistente (art. 343, comma 1 del TU. Leggi Sanitarie, poi modificato con art. 6 comma 2 della legge 30 marzo 2001, n, 130; art. 78 D.P.R. 285/90) sono solo realizzabili all’interno dei cimiteri e costituiscono servizio pubblico di carattere economico. In Regione Lombardia, vale non solo l’obbligo di costruire il crematorio dentro il cimitero (art. 19 del regolamento regionale 6/2004), ma anche che sia tra quelli individuati dalla Regione stessa, attraverso un apposito piano regionale, non ancora emanato. Per la demanialità comunale del cimitero (art. 824 del Codice civile) in esso è possibile effettuare solo attività secondo quanto stabilito dalle leggi che riguardano i cimiteri. Unico sistema di coinvolgimento di privati, alla luce dell’attuale legislazione, è la realizzazione dell’impianto attraverso gli usuali criteri per opere pubbliche (legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni). Se un Comune ha già realizzato un crematorio, la gestione dello stesso, oltre alla economia diretta, è consentita con una delle forme previste dall’art. 113 bis del decreto legislativo 267/00 e successive modifiche ed integrazioni (in sostanza o con società in house o con società scelta a mezzo gara o con società mista in cui il socio privato sia scelto a mezzo gara). È, inoltre consentito realizzare e gestire l’opera pubblica con il sistema del project financing (sempre regolato dalla legge Merloni), ma all’interno di cimitero.
Norme correlate:
dpr90-285_78
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Riferimenti:
Parole chiave:
CREMAZIONE-crematorio,GESTIONE-appalto di servizio,GESTIONE-concessione di costruzione
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248