Domanda
Il Comune A ospita nel proprio cimitero due familiari del Sig. X, residente però nel Comune B. Ora il Sig. X ha chiesto al Comune A di poter avviare a cremazione i resti di entrambi e di poter ottenere l’affidamento delle loro ceneri presso la propria abitazione.
Il Comune A chiede se è possibile rilasciare l'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali dei due defunti, considerato che sono deceduti prima del 1990 e che non hanno lasciato disposizioni di volontà per essere cremate. Chiede inoltre, per quanto concerne l'affidamento familiare delle ceneri, se deve essere lui oppure il Comune B a rilasciare l'autorizzazione.
Risposta
La cremazione di resti mortali è possibile, anche per deceduti prima del 1990. L'importante è che siano decorsi o 10 anni dalla inumazione o 20 anni dalla tumulazione (così è specificato dall'articolo 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254).
L'autorizzazione in questione è fatta dal Comune nel quale si trovano sepolti detti resti mortali.
L'affidamento delle ceneri presso l'abitazione, se effettuata nel territorio della regione Lombardia, segue le norme del regolamento lombardo (è competente il Comune di decesso, al momento della morte, o quello in cui si trova sepolta la salma). Se effettuata nel territorio di un’altra regione le norme previste da tale regione (ogni regione ha il limite territoriale proprio per la potestà legislativa). In assenza di norme nella sua regione vale quanto stabilisce il suo Comune.
Se nulla ha stabilito, può anche non concedere l'autorizzazione per l'affidamento familiare delle due urne cinerarie.
In genere occorre l'espressione scritta della volontà del de cuius o (e questa è l'interpretazione più ampia), per i soli resti mortali, la espressione scritta di tutti (in certe regioni di almeno la metà più 1) i parenti aventi titolo che affermano che quella era la volontà del de cuius.
Nelle more dell'adozione del regolamento può fare egualmente l'affidamento con due singole autorizzazioni che riportano praticamente tutte le norme scritte nel regolamento (questa è stata la posizione espressa in materia dal Consiglio di stato per un caso analogo, riportata nel D.P.R. 24/02/2004).