Quesito pubblicato su ISF2007/1-b

Da dove nasce la obbligatorietà, per la tenuta dei servizi cimiteriali, di avere registri cartacei in duplice copia? Tale obbligo è in linea con le normative vigenti di tenuta di registri elettronici direttamente su computer?

Risposta:
L’obbligo di registrazione di ogni operazione cimiteriale è previsto dagli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90. La norma originaria prevede il duplice registro cartaceo, ma oggi è possibile anche la tenuta informatica in forza di un chiarimento con circolare ministeriale. Le modalità sono precisate al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 che si riporta per esteso: -12. Indicazioni relative al servizio di custodia. Registrazioni con sistemi informatici Non è più fatto obbligo di prevedere in ciascun cimitero il custode con relativo alloggio, bensì il servizio di custodia, inteso come il complesso di operazioni amministrative di cui all’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 295/1990, nonché delle altre incombenze che nelle diverse parti del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 a questo vengono specificatamente ascritte. È consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui all’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. In tal caso i registri di cui all’art. 52 vengono stampati su supporto cartaceo vidimato dal sindaco, numerato progressivamente, con le usuali procedure già vigenti per gli atti di contabilità. Copia del supporto magnetico verrà consegnata ogni anno all’archivio comunale con l’indicazione del tracciato dei records.”

Norme correlate:
dpr90-285_52
dpr90-285_53

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CADAVERE-operazioni cimiteriali,CIMITERO-custodia


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