Una salma deceduta nel 2003 è stata inizialmente tumulata in un cimitero, dal quale è stata successivamente estumulata per essere traslata nel cimitero del Comune scrivente, dove attualmente si trova in attesa di sistemazione. I familiari chiedono ora di cremare detta salma. Il Comune chiede se l’autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata.
Risposta:
Sì. Tra l’altro il paragrafo 4 della circolare Min. Sanità 31/7/1998, n. 10 lo esplicita con chiarezza. Devono però essere osservate le norme specifiche in materia, trattandosi di cremazione di cadavere (é cremazione di resto mortale/salma inconsunta se tumulato da più di 20 anni o inumato da più di 10 anni). Occorre la espressione di volontà alla cremazione di tutti gli aventi titolo (oppure viene presentata la volontà – testamentaria o con iscrizione ad una associazione per la cremazione – del de cuius). Gli aventi titolo sono in ordine: a) il coniuge (e solo lui se ancora in vita); b) a scalare, in assenza di coniuge superstite, gli ascendenti ed i discendenti di primo grado; c) a scalare, in assenza del primo grado, il secondo grado e così via in funzione di quanto stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 285/90; d) sono essenziali le certificazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 79.
Norme correlate:
dpr90-285_79
Riferimenti:
Circolare allegata
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