Quesito pubblicato su ISF2006/4-e

Una salma deceduta nel 2003 è stata inizialmente tumulata in un cimitero, dal quale è stata successivamente estumulata per essere traslata nel cimitero del Comune scrivente, dove attualmente si trova in attesa di sistemazione. I familiari chiedono ora di cremare detta salma. Il Comune chiede se l’autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata.

Risposta:
Sì. Tra l’altro il paragrafo 4 della circolare Min. Sanità 31/7/1998, n. 10 lo esplicita con chiarezza. Devono però essere osservate le norme specifiche in materia, trattandosi di cremazione di cadavere (é cremazione di resto mortale/salma inconsunta se tumulato da più di 20 anni o inumato da più di 10 anni). Occorre la espressione di volontà alla cremazione di tutti gli aventi titolo (oppure viene presentata la volontà – testamentaria o con iscrizione ad una associazione per la cremazione – del de cuius). Gli aventi titolo sono in ordine: a) il coniuge (e solo lui se ancora in vita); b) a scalare, in assenza di coniuge superstite, gli ascendenti ed i discendenti di primo grado; c) a scalare, in assenza del primo grado, il secondo grado e così via in funzione di quanto stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 285/90; d) sono essenziali le certificazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 79.

Norme correlate:
dpr90-285_79

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
CREMAZIONE-associazione cremazionisti,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,CREMAZIONE-cremazione esiti fenomeni cadaverici,CREMAZIONE-altri


© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248

Written by:

@ Redazione

9.190 Posts

View All Posts
Follow Me :