L’ufficio del Comune di …, preposto al rilascio delle autorizzazioni di trasporto salme fuori Comune (ubicato in Piemonte), ci espone la seguente situazione. Una impresa di pompe funebri ha effettuato un trasporto salma fuori Comune senza la necessaria autorizzazione, che avrebbe dovuto essere fornita dal personale della locale A.S.L che gestisce la camera mortuaria da cui è partita la salma. I documenti autorizzatori, pronti entro l’ora convenuta, sono stati ritirati dalla impresa solo ad esequie avvenute. Ci viene quindi chiesto se l’ufficio comunale ed il Sindaco potrebbero essere considerati responsabili di un illecito o se tale responsabilità ricadrebbe solo sulla A.S.L. (teoricamente tenuta a vigilare che l’uscita delle salme non avvenga mai senza i necessari documenti).
Risposta:
Le norme violate, nella fattispecie, sono l’art. 24 del D.P.R. 285/90 e l’art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27/7/1934, n. 1265), che prevedono che il trasporto funebre all’esterno del Comune sia autorizzato dal Sindaco (ora dirigente competente o suo delegato). Se il trasporto ha avuto inizio senza autorizzazione, si ha la violazione della norma. L’illecito è stato commesso da chi ha svolto il trasporto funebre in assenza di autorizzazione al trasporto. Per la violazione interviene l’art. 107 del D.P.R. 285/90 e nella fattispecie, trattandosi di violazione dell’art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 3 del citato art. 339 del T.U. Leggi Sanitarie (il corrispondente in euro di una contravvenzione tra le 40.000 e le 100.000 lire). La norma vigente nella Regione Piemonte non attribuisce il compito di vigilanza e controllo alla A.S.L. a partire dal 1/10/2002, come potrà vedersi dal dispositivo della delibera di Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947. Le certificazioni di conformità feretro, pertanto, non sono più di competenza dell’A.S.L.. Non solo, ma anche la vigilanza ed il controllo sul trasporto dei cadaveri (di cui all’art. 16 del D.P.R. 285/90), permangono all’A.S.L. solo quando si ravvisi l’esistenza di specifici rischi sanitari. Con queste premesse, si tratta di comprendere chi ha fatto l’accertamento dell’infrazione (in genere chi se ne accorge è il custode del cimitero di arrivo, o personale comunale incaricato di vigilanza sul territorio comunale, quasi sempre i vigili urbani). Se a conoscenza della violazione è altro personale incaricato di pubblico servizio, questo è tenuto alla segnalazione al Sindaco, perché quest’ultimo, per i tramite degli uffici competenti (in genere Comando dei vigili urbani), provveda ad elevare la contestazione circa la violazione commessa. Si consiglia, ove non già presente, di regolare la materia con l’ordinanza sindacale di cui all’art. 22 del D.P.R. 285/90 oppure, per le fattispecie non demandate all’ordinanza, al regolamento comunale di polizia mortuaria, individuando anche i soggetti tenuti alla vigilanza. La risposta al quesito, prescinde dai contenuti del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale nel vostro Comune, che può dettagliare situazioni aggiuntive a quelle previste da norme nazionali.
Norme correlate:
dpr90-285_24
dpr90-285_107
dpr90-285_16
dpr90-285_22
Riferimenti:
Parole chiave:
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