Con riferimento all’entrata in vigore del regolamento lombardo n. 6/2004, il Comune di … pone i seguenti quesiti: 1) Le convenzioni per l’espletamento del servizio trasporti funebri nel territorio, sottoscritte con le imprese funebri di … e del territorio limitrofo (nate all’insegna del diritto di privativa comunale) risultano ancora valide oppure sono da considerarsi decadute alla luce degli artt. 31 e 33 di detto regolamento, che attribuiscono in forma esclusiva e senza limitazioni, l’esercizio dell’attività alle imprese in possesso di particolari requisiti? In questo caso risulta vana la possibilità per il Comune di imporre un diritto fisso per tutti i trasporti effettuati sul territorio? 2) L’art. 34 del suddetto regolamento prevede la possibilità, per i Comuni, di avvalersi di imprese funebri per espletare il servizio obbligatorio di trasporto salma e cadavere nei casi d’indigenza del defunto, stato di bisogno e disinteresse dei familiari e per il servizio di raccolta o trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. Dato che il Comune dovrà comunque avvalersi di imprese esterne per garantire questi servizi, quali atti dovrà assumere e quali le tariffe da prevedere?
Risposta:
A parere dello scrivente: 1) Il Comune è tenuto ad assumere un atto deliberativo (di autotutela) da parte del Consiglio Comunale di cessazione della esclusiva nel trasporto funebre e di adozione di regolamentazione locale del trasporto funebre. Vi è giurisprudenza costante di T.A.R., Consiglio di Stato e Cassazione civile (quest’ultima con la recente sentenza n. 11726 del 6/6/2005, Sez. I), contraria alla permanenza della privativa nel trasporto funebre. Inoltre si richiama pure la posizione contraria dell’Antitrust e l’art. 33 del regolamento regionale che è chiaro in materia (libertà di scelta tra imprese autorizzate all’esercizio attività funebre). Conseguentemente non si possono richiedere i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.P.R. 285/90. Il Comune può invece tariffare il rilascio di autorizzazione al trasporto dentro il Comune e per fuori Comune sul territorio nazionale, per l’estero, meglio se differenziate nei valori. 2) L’art. 34 del regolamento regionale amplia la gamma di scelta della fornitura del pubblico servizio. Ordinariamente si può applicare l’art. 112 e seguenti del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.. Se si sceglie la convenzione si concordano caratteristiche delle prestazioni, prezzi, turni. Se non vi è accordo si può procedere ad affidare il servizio previa gara o gestirlo direttamente.
Norme correlate:
dpr90-285_19
Riferimenti:
Parole chiave:
IMPRESA_FUNEBRE-privativa,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-privativa,TRASPORTO_FUNEBRE-tariffa,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere
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