La gestione del cimitero ed i servizi di polizia mortuaria del Comune di … sono stati esternalizzati ad una ditta partecipata. In occasione della effettuazione di riesumazioni ordinarie in campi ventennali, tale ditta ha scoperto, sotto il primo strato di sepolture, altre casse più antiche. In alcuni casi si tratta di resti, in altri di cadaveri non completamente mineralizzati cui non è possibile attribuire una identità. Poiché il Comune non è in grado di determinare cosa è accaduto in periodi remoti – risalenti almeno a 40 anni fa – domanda cosa si può fare per sanare la situazione. Deve essere interpellata l’autorità sanitaria per certificare la natura dei ritrovamenti, deve essere avvertita l’autorità giudiziaria, si possono avviare i resti a cremazione pur non conoscendone l’identità?
Risposta:
In passato era abbastanza usuale non procedere a raccogliere integralmente i resti mortali al momento della esumazione, sia perché tali operazioni venivano eseguite con vanga (mentre oggi si può usare un escavatore), sia perché era invalso l’uso di risolvere il problema degli inconsunti lasciandoli semplicemente sotto, sperando che la permanenza sottoterra determinasse una trasformazione in ossa. Analizzando il quesito posto, si possono seguire due strade: a) considerare che la situazione configuri quanto specificato all’art. 5 del D.P.R. 285/90 e procedere di conseguenza, segnalando anche che si ritiene si tratti resti mortali di cadaveri inumati in illo tempore e proponendo la soluzione della cremazione (previa ordinanza del Sindaco da emanare per regolare questa specifica situazione di esumazione) e attendere che venga effettuata una verifica da parte dell’A.S.L. in modo da dar seguito a quanto proposto (ciò determina una sospensione di fatto della campagna di esumazioni ordinarie finché non si risolva la questione). È consigliabile coinvolgere preventivamente anche l’A.S.L.. È la soluzione più garantista, ma anche quella che può determinare difficoltà operative considerevoli finché le Autorità preposte non siano d’accordo nella soluzione (ad es. se vi sono posti in campo comune si rischia di creare problemi per la garanzia di sepolture di feretri a seguito di funerale); b) ritenere che non debba essere seguita la procedura dell’art. 5 D.P.R. 285/90 (in effetti calibrata sul rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali ad esempio durante scavi di fondazioni fuori del cimitero) e invece applicare gli articoli 82 comma 1 (le fosse devono essere liberate dai resti del feretro, cioè legni e resti mortali) e 85 (che dice che tutte le ossa che si rinvengono vanno in ossario comune, a meno che non siano richieste dai familiari). In questo modo le ossa del feretro superiore, che quindi sono ben distinguibili, se richieste, vanno messe in cassettina di zinco oppure in presenza di resti mortali si segue la procedura normalmente prevista dal D.P.R. 254/03 (reinumazione, cremazione). Le ossa non richieste vanno all’ossario comune. Di tale situazione deve essere fatta segnalazione all’A.S.L., ai sensi dell’art. 51 D.P.R. 285/90, che controlla il funzionamento dei cimiteri. Questo perché se detta situazione è non un segno di un modo di lavorare passato non corretto, ma è sintomo di una incapacità del terreno cimiteriale a mineralizzare, il Comune e l’A.S.L. devono valutare se sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 82 comma 2 o, nei casi gravi, di cui al comma 3. Si ritiene di suggerire la procedura di cui alla lettera b) in quanto, tra le due, è la più consona alla tipologia di problema rilevato.
Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo09 di
Riferimenti:
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