Nel Comune di … , sito in Friuli Venezia Giulia, si è verificata tale circostanza: un cittadino, senza lasciare disposizioni scritte sulla propria destinazione da morto, è stato cremato su richiesta della ex moglie (legalmente separata da 10 anni). La convivente del marito ha presentato presso il Comune una richiesta scritta per ottenere l’affidamento dell’urna cineraria, corredata da una dichiarazione scritta della ex moglie (con fotocopia del documento di identità) che dava il consenso all’affidamento delle ceneri alla convivente. Il Comune ha chiesto quindi un parere alla Direzione regionale delle Autonomie locali, che ha comunicato la impossibilità dell’affidamento in quanto le ceneri possono essere affidate solo ai familiari. Il Comune di … chiede se si concorda con l’opinione della Direzione regionale.
Risposta:
Si concorda sostanzialmente con la Direzione regionale delle Autonomie locali, aggiungendo però due considerazioni che si considerano dirimenti. 1) La Regione … non ha titolo in materia, poiché non è ancora intervenuta con legge regionale, per cui l’unico soggetto titolato è il Comune interessato (finché appunto non intervenga legge o statale o regionale). Il Comune non può discostarsi da quanto individuato dal D.P.R. che ammette l’affidamento familiare delle ceneri con provvedimento ad hoc. Potrebbe forse ampliare la portata del concetto di famiglia approvando un regolamento specifico per l’affidamento delle ceneri, ma in tal caso dovrebbe comprendere – nel termine familiare – il convivente (stabilendo allora anche da quando, i casi particolari, ecc..). 2) Poteva esserci soluzione se l’affido fosse stato alla moglie del de cuius che indicava la destinazione stabile delle ceneri non nella propria residenza, ma in una dimora diversa (ad es. la casa al mare, o perché no, la casa della convivente). Ma la responsabilità e l’affidataria dell’urna non poteva che essere la moglie. La moglie però risulta legalmente separata da 10 anni e quindi non ha più alcun titolo nemmeno né a disporre per la cremazione del de cuius, né a maggior ragione per l’affidamento. In tale circostanza doveva provvedere solamente il de cuius per la volontà della cremazione e l’affidamento viene impedito ad un non familiare (e qui si torna al concetto di famiglia, che però oggi è quello stabilito dal codice civile). In poche parole non si può proprio procedere all’affido. Per completezza si riporta un estratto del paragrafo 14.2 della circolare n. 24 del 24/6/1993 del Ministero della Salute: “1) Dichiarazione del coniuge in stato di separazione. Se la sentenza di separazione non è passata in giudicato – vale a dire, se non esiste sentenza di divorzio – è al coniuge che viene riconosciuto il diritto di espressione di volontà.”
Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 0224 del 4
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
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