Quesito pubblicato su ISF2006/2-h

Domanda

Il Comune di ... chiede consigli in merito ad una situazione recentemente verificatasi. Essendo deceduto il sig. XXX, avviato alla cremazione, la vedova ha chiesto di poter cremare anche la sua unica figlia, morta 19 anni fa ed attualmente tumulata nel cimitero di un comune limitrofo (sempre però nella stessa provincia). Premesso che la figlia era deceduta in ospedale per cause naturali, il Comune desidera sapere: – chi deve rilasciare l’autorizzazione alla cremazione ora per allora; – se occorre reperire la certificazione medica che esclude l’ipotesi che la morte sia dovuta a reato; – se può essere trasportata con lo zinco (interno alla bara) o se questo deve essere rimosso; – se è opportuno richiedere l’intervento del Servizio Igiene pubblica dell’A.S.L. affinché disponga per particolari prescrizioni per il trasporto all’impianto di cremazione.

Risposta

Il Suo Comune è situato nella regione Emilia Romagna. Conseguentemente valgono le norme della normativa regionale e, ove non configgenti, quelle del D.P.R. 285/90. Vale in ogni caso il D.P.R. 254/03. Ciò premesso si dà risposta ai quesiti posti: 1. L’autorizzazione alla cremazione “ora per allora” è effettuata dal Sindaco (ora dirigente competente o suo delegato) ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19, che rimanda alla legislazione nazionale vigente e quindi a quanto previsto all’art. 79 del D.P.R. 285/90, nulla essendo cambiato in materia (così, inoltre, chiarito nella deliberazione G.R. Emilia Romagna 10/1/05, n. 10, nel testo della direttiva al punto a)). Il Comune che autorizza è quello dove si trovano sepolte le spoglie mortali della figlia (per la cremazione del cadavere del padre è invece necessaria l’autorizzazione del Comune di decesso). Per le competenze veda il paragrafo 14.2 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993. 2. Occorre reperire la documentazione prevista ai commi 4 e 5 dell’art. 79 del D.P.R. 285/90 ed ovviamente la volontà della madre. 3. Per il trasporto delle spoglie mortali della figlia valgono tutte le ordinarie norme per il trasporto di un cadavere. Difatti essendo tumulata da meno di 20 anni non sussistono le condizioni per dichiararla “resto mortale” (vds. art. 3, commi 1, 5 e 6 del D.P.R. 15/7/2003, n. 254). Inoltre si applica l’art. 88 del D.P.R. 285/90 con l’avvertenza che tale verifica sarà svolta non più dall’A.S.L., ma da personale del cimitero, generalmente seguendo quanto stabilito nella ordinanza sindacale che regola esumazioni ed estumulazioni. Tale circostanza è conseguente all’art. 12, comma 1 della citata L.R. 19/04. Vi è possibilità da parte del Comune di richiedere un parere igienico-sanitario, ma data la circostanza, del tutto normale, pare superfluo. Pertanto si ritiene che, essendo la distanza rispetto al crematorio inferiore ai 100 km, il cofano possa essere anche solo di legno. Nella realtà occorre valutare la presenza o meno di parti molli e di liquidi cadaverici. Si ritiene che in presenza di parti molli e/o liquidi occorra il rifascio esterno di zinco, se la cassa interna non è in condizioni tali da garantire le percolazioni (così, per tumulazioni di resti mortali, e a maggior ragione per cadaveri, come previsto dal paragrafo 3 della circolare Min. Sanità n. 10 del 31/7/1998). 4. Si ritiene che non sia necessaria la presenza dell’A.S.L. alla partenza, potendo essere effettuato il controllo da personale comunale, ivi comprese le prescrizioni relative.