Il Comune di … costruirà delle nuove tombe nel cimitero cittadino, che comporterà l’abbattimento del vecchio manufatto per cellette ossario, che tra l’altro contiene anche un ossario comune ipogeo. Ci viene chiesto se è possibile cremare i resti mortali dei defunti tumulati negli ultimi cinquant’anni in tale ossario comune anche se i familiari a suo tempo avevano firmato un documento ove era indicato il solo trasferimento in ossario comune (senza quindi la indicazione di una eventuale possibilità che l’amministrazione provvedesse alla loro cremazione). E, in caso positivo, se esistono delle particolari norme da seguire per il trasferimento dei resti mortali al vicino crematorio o se è sufficiente racchiuderli in cassone di legno non trattato, naturalmente previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
Risposta:
Sì, è possibile. Il paragrafo 6 della circolare del Ministero Salute 31/7/1998, n. 10 (G.U. 19/8/98, n. 192) non determina una possibilità, ma se l’Amministrazione lo vuole, il Sindaco “dispone”. In altri termini il consenso dei familiari alla cremazione dei resti ossei è quando hanno un qualche titolo per esprimersi (ad es. se sono in una cassetta resti dentro un ossarietto, oppure al momento della esumazione o della estumulazione). Una volta che le ossa sono in ossario comune cessa la identificabilità e conseguentemente non è più necessario, né legittimo, ottenere un qualche assenso. La circolare è chiara in proposito: “Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.”. Per quanto riguarda il trasferimento dei resti mortali al crematorio, se questo si trova ad una distanza inferiore a 100 km., basta un semplice contenitore combustibile.
Norme correlate:
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
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