Quesito pubblicato su ISF2006/2-b

Il Responsabile dell’Ufficio cimiteriale del Comune di … , sito in Lombardia, pone il seguente quesito: Dal 10 febbraio le ditte di onoranze funebri con sede commerciale nel Comune sono tre. Cosa deve fare per autorizzare il singolo trasporto funebre richiesto da una di queste 3 ditte? Le ditte devono ricevere dal Comune un’autorizzazione comunale eIx novo per poter operare, oppure tale autorizzazione non è necessaria ed il Comune dovrà solo, alla scadenza del termine di due anni di cui all’art. 32 del regolamento regionale lombardo n. 6/04, controllare il possesso dei requisiti previsti dal citato articolo?

Risposta:
Chi alla data del 9/2/2005 è in possesso congiuntamente di autorizzazione al commercio non alimentare e di licenza ex art. 115 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza è da considerare una impresa funebre titolata a svolgere tale attività in senso completo fino ad un massimo di 2 anni dalla entrata in vigore del regolamento. Cioè solo questi soggetti possono operare fino al massimo al 9/2/2007 per svolgere l’intera gamma del servizio, compreso il trasporto di salma, il trasporto funebre (non la sala del commiato che è riservata all’esercente l’attività funebre). Se vi sono soggetti che sono in possesso o dell’una o dell’altra autorizzazione, occorre che si siano regolarizzati entro il 9/2/2005 (prendendo l’autorizzazione mancante) e quindi sono considerati impresa funebre per il periodo transitorio. In assenza di una o dell’altra autorizzazione devono fare solo l’una attività o l’altra (cioè chi è solo agenzia d’affari potrà fare solo agenzia d’affari, chi è autorizzato a vendere in posto fisso solo quello). Questo dal 10/2/2005 in avanti, sia nel biennio transitorio, che dopo. Dopo il biennio transitorio (cioè dal 10/2/2007), solo l’esercente l’attività funebre potrà fare i trasporti di salma e di cadavere. Per cui tornando al suo quesito sono le 3 ditte a dover scegliere cosa fare: a) se hanno caratteristiche per poter essere impresa funebre, potranno fare anche i trasporti funebri fino al 9/2/2007, tranne che non chiedano la autorizzazione all’esercizio di attività funebre prima, che è assorbente di tutte le fattispecie, utilizzando anche parzialmente mezzi e personale di terzi, pur sempre in regola, tra le forme consentite dal regolamento regionale. Cioè fino al massimo al 10/2/2007 non vi è l’obbligo del minimo di 5 persone in regola con i contributi; b) se hanno caratteristiche per poter essere solo agenzia d’affari e vorranno continuare a fare solo quella, lo potranno fare; c) se hanno caratteristiche per poter essere solo venditore in posto fisso di bare e articoli funebri in occasione del funerale e vorranno continuare a fare solo quello anche dopo il biennio lo potranno fare; d) se dopo il biennio vorranno avere anche solo le 2 autorizzazioni (affari e vendita in posto fisso) lo potranno fare, ma non potranno svolgere trasporti funebri interamente svolgentisi dentro la Regione Lombardia; invece potranno fare trasporti funebri da e per altre regioni per le quali sia sufficiente essere impresa funebre come stabilito dall’attuale D.P.R. 285/90 e dalla circolare esplicativa del Ministero della sanità 24/6/1993 n. 24, al paragrafo 5.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 115 di Regio

Riferimenti:
Circolare allegata

Parole chiave:
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