In riferimento al Regolamento regionale lombardo 6/04 (art. 35, comma 3), si chiede di conoscere cosa debba intendersi per gestione del servizio mortuario e in particolare se in tale ipotesi rientri la gestione di camera mortuaria all’interno di strutture sanitarie.
Risposta:
Il “Servizio mortuario” è quello che normalmente viene detto “camera mortuaria” dell’ospedale e della struttura sanitaria. In proposito si rimanda alla definizione generale contenuta nell’allegato relativo al “servizio mortuario” del D.P.R. 14 gennaio 1997 (in G.U. 20/2/ 1997, n. 47): “Approvazione dell’atto (…) alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”. È appena il caso di osservare che talune regioni hanno modificato tale norma nazionale per adattarla alla propria realtà. La ratio della norma regionale (che discende dalla stessa legge 22/03, ma anche da quanto in materia statuisce la normativa Antitrust) è quella di garantire trasparenza al momento del funerale e di impedire che una impresa funebre possa godere di vantaggi rispetto ad altre imprese operanti in zona per il fatto di avere accesso ad informazioni, a contatti con dolenti, prima di altre e, inoltre, eliminare la pratica delle “mance” o tangenti (da parte di altre imprese che altrimenti non avrebbero accesso a tali informazioni) per avere notizie sui deceduti.
Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 0114 del 97
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-camera mortuaria,GESTIONE-appalto di servizio,GESTIONE-concorrenza sleale,IMPRESA_FUNEBRE-concorrenza sleale
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