Fino ad oggi le operazioni di esumazione e di estumulazione straordinarie e le traslazioni venivano e-seguite alla presenza di operatori sanitari, i quali sia nei confronti del gestore, sia degli utenti, si assu-mevano la responsabilità della esecuzione delle operazioni. La L.R. Emilia Romagna 19/04, all’art. 12, trasferisce al gestore tale responsabilità. Si chiede se tale interpretazione sia giusta.
Risposta:
Sì, il trasferimento di competenze è agli operatori che le eseguono. Però l’art. 12 della legge citata prevede l’obbligo di una adeguata formazione. Poiché le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Sindaco (con ordinanza) si ritiene che le modalità devono essere contenute nell’ordinanza e la formazione consiste almeno nel mettere in condizione il personale di essere a conoscenza delle norme e stabilire che qualora si riscontrino situazioni non normate deve rivolgersi all’ASL per avere indicazioni comportamentali (dopo aver consultato i responsabili gestionali), che diventeranno di riferimento ed integreranno i comportamenti già codificati.
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CADAVERE-esiti fenomeni cadaverici,CADAVERE-estumulazione,VARI-parti anatomiche
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