Quesito pubblicato su ISF2006/1-b

Nei casi in cui sussiste ancora la privativa, è legittimo sostenere che per incaricato al trasporto (effettuato in Emilia Romagna) si debba intendere l’impresa di onoranze funebri a cui è stato commissionato il servizio, invece che l’impresa che materialmente lo svolge (stante le oggettive difficoltà da parte della prima nel determinare la identità del defunto, l’uso di cofano appropriato e adeguatamente confezionato)?

Risposta:
La privativa, finché esistente, determina in capo al soggetto titolato l’obbligo di provvedere a tutte le incombenze connesse con il trasporto di cadavere. Il trasporto di cadavere è definito al comma 6 dell’art. 10 della L.R. Emilia Romagna n. 19/04. Il comma 8 assegna il compito della “verifica feretro” (comprensiva di identità defunto, osservanza norme per il trasporto e sigillo) all’addetto al trasporto che è inequivocabilmente chi effettua il trasporto funebre e quindi, in caso di privativa, l’addetto al trasporto stesso. Per svolgere tale compito la L.R. 19/04 chiarisce che deve essere lasciato aperto il cofano (per procedere agli accertamenti, tenuto conto della visione delle autorizzazioni che accompagnano il feretro e della destinazione dello stesso) e che dopo la sua chiusura (che viene svolta da personale dell’impresa funebre, non sempre coincidente con chi effettua il trasporto) questo viene sigillato dall’addetto al trasporto. La stessa L.R. 19/04, all’art. 1, comma 3, lettera c), prevede che il trasporto di cadavere possa essere disgiunto dalla fornitura del feretro e anche in tal caso l’addetto al trasporto è distinto dal fornitore del cofano. Si conclude, inoltre, specificando che l’attività di verifica feretro è analoga a quella svolta in passato da vigili sanitari, che quindi erano nelle stesse condizioni dell’addetto al trasporto che non aveva confezionato il feretro.

Norme correlate:

Riferimenti:

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