Nel Comune di … si è verificata la seguente circostanza: alla morte di un genitore vedovo rimangono tre figli, di cui uno è interdetto (il tutore era il padre deceduto). Ci viene richiesto se è possibile autorizzare la cremazione con la manifestazione di volontà dei due figli capaci di intendere oppure se bisogna attendere la nomina del nuovo tutore per il figlio interdetto.
Risposta:
La circolare del Ministero della sanità 24/6/1993 n. 24, al paragrafo 14.2, punto 5) così recita a proposito della cremazione: “5) Dichiarazione di un interdetto Se l’interdizione risulta da sentenza passata in giudicato, il soggetto è privo della volontà di agire e non potrà rendere alcuna manifestazione di volontà, ma in suo luogo potrà farlo il tutore (art. 424 del codice Civile).” Conseguentemente, in base al quesito posto, non si può che confermare la necessità della nomina di un nuovo tutore, dovendo, per la cremazione, esservi il consenso di tutti gli aventi diritto, come stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 285/90. Il figlio interdetto possiede il diritto di esprimersi, ma l’espressione non può che avvenire a mezzo del nuovo tutore, visto che quello precedente è deceduto. È utile che i familiari ricerchino se nelle carte lasciate dal de cuius sia rinvenibile uno scritto di suo pugno, da far valere come testamento olografo, con la volontà della cremazione. In tal maniera non vi è necessità della dichiarazione del tutore.
Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione cadaveri
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