Il Comune di … chiede come comportarsi per quanto riguarda l’autorizzazione di un cimitero per animali d’affezione, tenuto conto che già in passato l’Ente Locale aveva regolamentato la materia con regolamento di igiene e sanità, ma che poi sono intervenute diverse variazioni per effetto della L.R. Emilia Romagna 19/04 ed altri provvedimenti.
Risposta:
In relazione a quanto richiesto si ritiene che: 1) La materia, in linea generale, è attualmente regolata dai Titoli I e II del la L.R 29/7/2004, n. 19 e dall’art. 16 della Deliberazione di G.R. 13/12/ 2004, n. 2544. Inoltre, per quanto riguarda il Comune in questione, vale il regolamento di igiene sanità approvato a suo tempo, che, tra l’altro, disciplina dettagliatamente la materia della sepoltura e cremazione di piccoli animali d’affezione dal punto di vista igienico sanitario. 2) De jure condendo, il 17/2/ 2005 la Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, la “Disciplina del settore funerario”, attualmente presentata al Senato con A.S. 3310, in cui si forniscono specificatamente all’art. 14 i principi nazionali in materia di cimiteri per animali, ed all’art. 3 in materia di zone di rispetto cimiteriale. 3) Conseguentemente nel Comune di …, allo stato attuale, valgono le norme del regolamento comunale in materia, implicitamente modificate dalla sopravvenuta uscita delle norme regionali e di talune nazionali, e cioè: a) per quanto contenuto all’art. 7, co. 3 della L.R. 19/04, l’autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per animali d’affezione viene concessa dal Comune (nella persona del dirigente competente), previo parere favorevole della A.USL competente per territorio (sia del Servizio di igiene pubblica che del Servizio veterinario); b) per effetto dell’art. 16 della Deliberazione di G.R. 13/12/ 2004, n. 2544 è consentito il sotterramento delle spoglie animali sia in terreni di privati cittadini, sia in aree individuate allo scopo, senza l’indicazione della profondità minima, tranne che il regolamento comunale in materia non specifichi altrimenti: questa è la situazione del Comune di …, che in base al regolamento comunale vigente obbliga la inumazione alla misura in esso prevista (a due metri almeno di profondità); c) per le zone di rispetto sono vigenti, anche per i cimiteri di animali, le norme di cui all’art. 338 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, come modificato dall’art. 28 della L. 166/2002 (in materia di distanze cimiteriali è intervenuta, recentemente, la Regione Emilia Romagna, con la circolare p.n. AMP/DPA/1469 del 21/1/2005); d) per la realizzazione e la gestione di cimitero per animali d’affezione valgono tutte le norme di cui al citato regolamento di igiene e sanità comunale, con l’unica avvertenza che il richiamo dell’articolo del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 803/1975 è ora da fare al vigente Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, stante la abrogazione in esso contenuta all’art. 108 del citato D.P.R. 803/75. 4) Quando sarà approvata la norma di cui all’art. 14 dell’attuale A.S. 3310, la situazione verrebbe nuovamente a modificarsi, anche se la cornice di riferimento diverrebbe sempre il D.P.R. 285/90. 5) Infine, circa il trasporto di spoglia animale, questo, in base a quanto contenuto nel citato art. 16 della già citata Deliberazione di G.R., è consentito solo qualora sia stato escluso, con certificato di un medico veterinario, qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini e agli animali. 6) Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile che il Comune debba modificare il proprio regolamento in materia di cimiteri di animali d’affezione per adeguarlo alla normativa che in materia di sepolture varrà in ambito nazionale (dopo l’approvazione dell’A.S. 3310) e regionale (con l’emanazione del regolamento regionale di cui all’art. 2, co. 2 della L.R. 19/04, in materia di pianificazione cimiteriale e metodi di sepoltura). In particolare, quando uscirà quest’ultima regolamentazione regionale, si ritiene che la normativa comunale, fatte salve le direttive che in materia la Regione vorrà adottare, debba adeguarvisi, per analogia, ma con significative diversità per la differente natura delle spoglie animali nei confronti di quelle umane, e quindi con necessità di variare la dimensione e la profondità della fossa delle spoglie animali, nonché la tipologia delle casse di contenimento e i tempi di sepoltura.
Norme correlate:
Art 338 di Regio Decreto n. 1265 del 1934
Riferimenti:
Parole chiave:
DISTANZE_CIMITERIALI-cimitero particolare,DISTANZE_CIMITERIALI-costruzione ex novo,DISTANZE_CIMITERIALI-distanze,TRASPORTO_FUNEBRE-altri
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248