Nel novembre 2005 al Comune Y, situato in Liguria, è pervenuta la richiesta da parte di un residente intesa ad ottenere l’autorizzazione a prelevare le ceneri della madre (deceduta nel 2003) dal cimitero lombardo di X in cui si trovano per poi portarle presso la propria abitazione. Nonostante la defunta non abbia lasciato alcuna volontà scritta in merito, il figlio ha dichiarato per scritto che la madre aveva più volte manifestato tale volontà sia a lui, che alla sorella ed ai nipoti. Si pongono quindi i seguenti quesiti alla luce del regolamento regionale lombardo 9/11/2004, n. 6: Possiamo acconsentire alla richiesta avanzata dal figlio? E se si da chi deve essere rilasciata l’autorizzazione e qual è la modulistica da utilizzare? Quali sono i criteri per la conservazioni delle ceneri da parte del figlio? Dobbiamo richiedere anche l’autorizzazione scritta della sorella?
Risposta:
A parere dello scrivente il Comune X sito in Lombardia non ha titolo ad autorizzare l’affidamento dell’urna cineraria posta in un cimitero di un Comune fuori della Regione. Non risulta, inoltre, che la Regione Liguria abbia ancora legiferato in merito. Il Comune che autorizza l’affidamento sul proprio territorio è quindi il Comune Y, se lo ritiene (se cioè ritiene sufficienti le motivazioni di cui al D.P.R. 24/2/2004, valevole al caso specifico del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e non per l’intero territorio nazionale). In proposito può essere utile fare riferimento al regolamento tipo diffuso con circolare Federgasacqua SEFIT p.n. 5265 del 5/4/2004, da armonizzare alla luce della normativa e modulistica propria di ciascuna regione. Ciò premesso si ritiene che il Comune che ha titolo ad autorizzare l’affidamento sia quello di permanenza dell’urna. Il Comune da cui parte l’urna ne autorizza invece il trasporto. L’urna cineraria deve essere conservata in un luogo avente caratteristiche di stabile collocazione e che dia garanzia da profanazione. La modulistica appena diffusa dalla Regione Lombardia è molto chiara in merito. Il Comune Y potrebbe ritenere necessaria la presenza della volontà scritta del de cuius o limitarsi a prendere atto della volontà del de cuius riportata da tutti i parenti aventi titolo (quindi anche la sorella). È scelta del Comune: se ci si fosse trovati in Lombardia sarebbe stata possibile anche la seconda opzione.
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 130 del 1
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 0224 del
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-altri
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