Nel cimitero cittadino di …, all’interno di una delle tombe retrocesse al Comune (per abbandono da parte dei precedenti titolari), è stata rinvenuta la sepoltura di un soldato, caduto sul Carso nel 1916. Si chiede se sia possibile vendere tale edicola ad una delle seguenti condizioni: 1) mantenendo intatta la salma e dandole sepoltura in altro loculo; 2) effettuando la raccolta dei resti e mantenendoli all’interno dell’edicola da riaggiudicare, affiggendo (eventualmente) una lapide riportante i dati del soldato e le circostanze del decesso. Si domanda inoltre se, per effettuare gli spostamenti di Caduti sia da edicole che da campi militari, sia necessaria l’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno o di altri enti e quale sia la normativa di riferimento?
Risposta:
La normativa di riferimento è la L. 9 gennaio 1951, n. 204 e succ. modif. (da ultimo la L. 16 gennaio 2003, n. 3, art. 30). L’autorità di riferimento per quanto riguarda i Caduti di guerra è il Ministero della Difesa, Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti, Piazzale L. Sturzo 16, Roma. La legge prevede che le salme di Caduti sepolte nei cimiteri comunali siano esenti dai normali turni di esumazione, ma consente che le salme possano essere concesse ai familiari. L’avvenuta tumulazione in un sepolcro privato lascia presumere che vi sia stata tale concessione (cosa che dovrebbe risultare agli atti del Comune, in considerazione che i relativi provvedimenti d’autorizzazione erano, e sono, sempre comunicati anche al Comune interessato). Probabilmente, se ciò è avvenuto in epoca lontana e la relativa documentazione non sia stata appositamente conservata negli atti relativi al sepolcro privato, è possibile che la documentazione possa mancare (anche se, a rigore, dovrebbe essere reperibile in archivio, non essendo oggetto di scarto). Tuttavia, in mancanza di documentazione, tali notizie possono essere richieste al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti (che, in genere, risulta essere abbastanza sollecito nel dare riscontri). Va escluso qualsiasi intervento prima di avere acquisito le informazioni del caso o di avere ottenuto dal predetto Commissariato alcuna autorizzazione. Una volta accertato che si tratti di resti mortali concessi alla famiglia, eventuali spostamenti vanno, in ogni caso, comunicati al predetto Commissariato, a cura dei familiari cui i resti sono stati concessi. Dal momento che, nella fattispecie, è evidente che i familiari non abbiamo provveduto, tale comunicazione può essere data anche dal Comune, cosa che avrebbe dovuto farsi in concomitanza con il provvedimento dichiarativo della decadenza. Se non si trattasse di decadenza, ma di retrocessione (cioè di atto espressamente richiesto dai familiari) il Comune, sempre a rigore, avrebbe potuto accogliere la richiesta di retrocessione solo dopo che i familiari avessero prodotto l’autorizzazione al trasferimento in altra sistemazione dei resti del Caduto. Le due soluzioni ipotizzate possono essere perseguite, su autorizzazione del Commissariato, salvo che questi, rilevando l’avvenuta concessione ai familiari, non dichiari che spetti in via esclusiva a costoro provvedere, caso nel quale i resti mortali possono essere accolti nell’ossario comune. Va precisato che il Commissariato potrebbe anche prendere atto delle inadempienze dei familiari e richiedere, a proprio onere, la traslazione dei resti mortali in un cimitero od ossario militare, soluzione maggiormente probabile. In tali casi, il Commissariato fornisce direttamente la cassettina per la raccolta ed il trasporto dei resti mortali.
Norme correlate:
Art 00 di Legge n. 204 del 1951
Riferimenti:
Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CADAVERE-reparto speciale,CADAVERE-resti mortali
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