Nel nostro territorio esiste da tempo una querelle tra le agenzie di onoranze funebri riguardante l’applicazione del D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento al numero degli addetti che devono seguire la cerimonia funebre. La L.R. Emilia Romagna 19/04 dispone che ci sia un numero minimo di addetti per ogni agenzia (assunti, qualificati e formati), mentre per le operazioni si invita al rispetto della legge anti-infortunistica. A mio giudizio una disposizione – quale quella di alcuni Comuni – che obbligano la presenza di quattro operatori in ogni funerale è da considerarsi una prevaricazione. Esistono cerimonie, e penso ai decessi in abitazione e residenze condominiali, in cui anche quattro addetti sono pochi, altri funerali (il classico ospedale-chiesa-cimitero) dove, anche grazie a carrelli, pianali estraibili, ecc. la movimentazione del cofano è ridotta. Per altro la legge in materia di movimentazione è riferita ai lavoratori, credo, che effettuano questo lavoro in modo continuativo, per tutto l’orario di lavoro, mentre nel nostro settore la movimentazione è limitata e occasionale. Ecco perché penso che la normativa comunale, in questo senso, dovrà essere più flessibile e non categorica. Cosa ne pensate?
Risposta:
Per dare risposta compiuta al quesito occorre attendere la emanazione del regolamento regionale della Emilia Romagna concernente i requisiti per svolgere l’attività funebre. Quelle da Lei poste sono due questioni differenti: 1) L’obbligo di fare riferimento a responsabile dell’impresa e ad un numero di persone minimo stabilito tra i requisiti vale per poter avere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e quindi del trasporto funebre; 2) L’obbligo di presenziare ad ogni funerale con un minimo di persone può derivare da due diverse esigenze: a) la prima di rispetto del D.Lgs. 626/94, che non prevede un minimo di personale, ma che – in funzione delle situazioni, dei mezzi tecnologici usati e della tipologia di sforzo (continuato, saltuario) – individua delle prescrizioni a cui attenersi, sanzionate nell’ambito dei poteri ispettivi di chi è preposto al controllo della applicazione di detta legge; b) la seconda, del tutto opzionale e fatta dal Comune, che per uniformità di esecuzione del servizio – in termini di qualità media prestata sul proprio territorio – chiede vi sia un numero di portatori minimale (ad esempio 4). Questa norma è alla stregua di quella che chiede che il personale impiegato debba essere in uniforme che possegga particolari caratteristiche, ecc.. Si conferma quindi sostanzialmente quanto da Lei specificato, anche se si ritiene importante che il personale utilizzato debba essere in regola dal punto di vista contributivo.
Norme correlate:
Art 4 di Decreto Legislativo n. 626 del 947.htm” target=”_blank”>Art 47 di Decreto Legislativo n. 626 del 94
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Riferimenti:
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IMPRESA_FUNEBRE-rapporto di lavoro,IMPRESA_FUNEBRE-altri
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