In relazione alla legge regionale Emilia Romagna 29/7/2004, n. 19, al di là dell’impianto generale estremamente positivo, trovo che nella mia zona sarà particolarmente difficoltoso realizzare la struttura di cui all’art. 4, comma 5. In primo luogo perché le Camere mortuarie nei cimiteri, esistenti da decenni, sono fatiscenti, inutilizzate e soprattutto mancano le aree per potere disporre anche della sala per il commiato, i cui requisiti, per altro, non sono ben definiti. Questa disposizione inoltre elimina, di fatto, la possibilità di provvedere a dotarsi di camere mortuarie attraverso convenzioni con strutture pubbliche esistenti, procedura seguita dalla maggior parte dei Comuni e, in prospettiva, anche eventualmente con impianti di nuova realizzazione, penso soprattutto alle case funerarie. Il quesito che volevo porre è sostanzialmente quali caratteristiche debbano avere le camere mortuarie dei cimiteri (circ. SEFIT 20/12/2002 n. 4856) e la sala per il commiato ed in cosa consiste la “custodia”.
Risposta:
1) Si concorda sulla difficoltà di rispettare quanto previsto dalla L.R. Emilia Romagna 19/04 per la sala del commiato accanto alla camera mortuaria in almeno un cimitero del Comune. Ciò non toglie che questa sia ora legge di quella Regione. Tale difficoltà è utile che venga segnalata da vari Comuni, semmai chiedendo quali siano gli strumenti incentivanti (economici) di cui al comma 5 dell’art.14. 2) È bene non confondere la camera mortuaria del cimitero da quella della struttura sanitaria. La camera mortuaria di un cimitero deve possedere le caratteristiche stabilite dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90. La sala del commiato, invece, per la L.R. 19/04 (comma 4 dell’art. 14) deve osservare le caratteristiche previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie in Emilia Romagna, contenute nell’allegato alla circ. SEFIT p.n. 5387 del 24/8/2004, se vengono utilizzate anche per la custodia e l’esposizione delle salme (cadavere prima dell’ac-certamento del decesso). Se invece la sala del commiato serve solo per tenere riti di commiato (a feretro chiuso) non occorrono le caratteristiche del servizio mortuario. Per cui la differenza sostanziale è che la camera mortuaria di un cimitero è un deposito di salme contenute in un feretro confezionato adeguatamente in relazione alla successiva destinazione. La sala del commiato è il luogo ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso. Se invece deve essere fatta l’osservazione di un cadavere e questo è mantenuto su tavoli anatomici o in cassa aperta, allora occorrono le caratteristiche del Servizio mortuario sanitario. 3) Per la custodia valgono due diversi criteri. Se si tratta di camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di custodia cimiteriale, e quindi per questi ci si riferisce a quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993). Invece la custodia della sala del commiato ove si svolgano solo rituali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se invece vi deve essere l’osservazione della salma è necessario riferirsi alla custodia stabilita per i depositi di osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, più i sistemi anti-intrusione).
Norme correlate:
Art capo03 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo11 di
Riferimenti:
Circolare allegata
Circolare allegata
Circolare allegata
Parole chiave:
CADAVERE-camera mortuaria,CADAVERE-deposito di osservazione,CIMITERO-camera mortuaria
© Copyright riservato – riproduzione vietata – Edizioni Euro.Act Srl, Ferrara – La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18 agosto 2000 n. 248