È possibile utilizzare una tomba esistente (realizzata tra il 1950 e il 1990) che presenta una calata verticale con due posti salma, con unico accesso dalla stessa calata? Nel caso in cui il concessionario chieda l’aumento della capienza del sepolcro (da 2 a 3 posti) il Comune è tenuto a concederlo?
Risposta:
In base al DPR 285/90 il sepolcro è utilizzabile per chi vi vanta il diritto di sepoltura fino alla capienza del sepolcro (art. 93), tenuto conto della normativa vigente. Il sepolcro, non essendo stato costruito direttamente dal Comune si presume realizzato dal concessionario dell’area avuta dal Comune. Poiché per la costruzione del sepolcro venne presentato progetto con la individuazione del numero di posti da realizzare, questa è la capienza massima per feretri. Nel caso in esame due. Per poter procedere ad un ampliamento della sepoltura, nella stessa area avuta in concessione, al di là dell’eventuale aspetto tariffario (il Comune può avere tariffa basata su un quid a mq. cui si aggiunte un tot per sepolture di feretri realizzate), si ritiene che il Comune possa accogliere tale richiesta solo se viene soddisfatto il rispetto del comma 3 dell’articolo 76 del DPR 285/90, che prevede che ogni feretro debba poter essere sepolto in tumulo separato e che nella movimentazione di uno dei feretri sepolti non si debba spostarne un altro. Dal come è stato prospettato l’utilizzo (3 tumuli in verticale) non è quindi accoglibile. Per la precisione anche la nuova sepoltura di feretro nell’attuale sepolcro (a 2 posti in verticale) è impedita. Resta invece ferma la situazione delle sepolture già effettuate in passato, anche se in verticale, fermo restando la possibilità di estumulazione per traslazione di feretro ad altra sepoltura. Per consentire l’utilizzo dell’attuale sepolcro restano 2 strade: sepoltura di urna cineraria, sempre possibile, sia o meno presente un feretro (vedasi paragrafo 13.3 della circolare Min. Sanità 24/6/1993, n. 24; attivazione da parte del Comune della procedura di deroga ex. art. 106 del DPR 285/90 per consentire la sepoltura di feretro. In caso contrarlo la tumulazione di feretro, come già accennato, non è consentita se non è possibile ottemperare a quanto previsto dall’art. 76/3 del DPR 285/90 (e cioè loculo provvisto di spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro). Per la procedura di deroga si fa riferimento al paragrafo 16 ed all’allegato tecnico della circolare n. 24/93 del Ministero della Sanità, salvo la Vs. Regione non abbia specifiche norme in materia di deroga.
Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo18 di
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
SEPOLCRO-ius sepulcri,SEPOLCRO-permesso di costruzione,SEPOLCRO-rapporto con il concessionario,SEPOLCRO-sepoltura
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