È consentita la cremazione dei resti mortali (salma inconsunta)?
Risposta:
Sì, se quando ci si trova in presenza di resti mortali (salma inconsunta) vi è la istanza alla cremazione sottoscritta da tutti gli aventi titolo di pari grado (e quindi il solo coniuge, in mancanza di esso tutti i figli, ecc.). Le ceneri dovranno essere tumulate in una tomba per la quale vi sia il diritto ad essere sepolto da parte del de cuius (il loculo nel quale oggi è tumulato, un ossarietto o una nicchia cineraria di cui si è acquisita la concessione per lo scopo). Si precisa che il paragrafo 13.3 della circolare Min. San. 24 del 24/6/1993 prevede che in uno stesso loculo possa essere conservata sia urna cineraria (o più di una), sia cassetta di resti ossei (o più di una se ci sta) sia o meno presente il feretro. Unico limite la capienza fisica del tumulo e il diritto ad esservi sepolto (ma in genere si presume sepolcro familiare, con quel che ne segue). La possibilità di cremare immediatamente (senza la preventiva inumazione) un resto mortale estumulato deriva dall’art. 3 del D.P.15/7/2003, n. 254. L’unico limite è quello della natura di resto mortale, cioè trascorsi almeno 20 anni di tumulazione o 10 anni di inumazione.
Norme correlate:
Art 00 di Decreto Presidente Repubblica n. 254 del 3
Riferimenti:
Circolare allegata
Parole chiave:
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